Inammissibile il ricorso privo di critica analitica alla motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35515 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non sia scandito da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e che sia privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l’impugnazione e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Il vizio di mancanza di motivazione è deducibile solo quando la decisione del giudice di merito risulti illogica, incongrua o erronea in punto di diritto, non quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio. I principi elaborati in tema di motivi d’appello si applicano, nei medesimi termini, al ricorso per cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, quando non si ravvisi assenza di colpa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale monocratico di Palermo dell’8 marzo 2024, rideterminando la pena per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. I giudici di secondo grado avevano concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, riducendo la sanzione a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, già ridotta per il rito abbreviato.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo con un unico e comune motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte territoriale sulla declaratoria di penale responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, comune a entrambi i ricorrenti, è stato ritenuto manifestamente infondato perché non scandito da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte ha richiamato i precedenti in tema di contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, segnatamente Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013, Rv. 254584, e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, resa in tema di motivi d’appello, i cui principi sono stati espressamente estesi al ricorso per cassazione.

Nel caso concreto, i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che è stata giudicata logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Il ricorso difettava della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

La Corte territoriale aveva del resto ricostruito adeguatamente i profili di responsabilità, evidenziando l’allaccio diretto abusivo alla rete elettrica mediante riattivazione del misuratore cessato per morosità, la continuativa sottrazione di energia elettrica attraverso l’alimentazione dell’abitazione in uso agli imputati e il quantitativo imprecisato di energia sottratta alla società erogatrice del servizio. La decisione dava conto anche delle modalità tecniche dell’allacciamento fraudolento, posto in essere in concorso tra loro dagli imputati, nel pieno godimento ed effettiva disponibilità dell’immobile alimentato illecitamente.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata ravvisata l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamandosi sul punto Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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