Necessità di motivazione del periculum nel sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria (Cass. pen. n. 14012/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. Il giudice del riesame non può integrare la motivazione del provvedimento di sequestro, allorché questa sia del tutto carente, richiamando le esigenze cautelari proprie di un diverso provvedimento di sequestro, avente finalità impeditiva e riguardante differenti imputazioni e destinatari. In caso di richiesta di sequestro a fini di confisca, il giudice non può adottare il provvedimento per finalità impeditive, né viceversa, determinandosi altrimenti l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita e l’impossibilità per il giudice del riesame di integrarla.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Avellino, in data 18 settembre 2025, aveva emesso un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente nei confronti delle società rappresentate e dei loro amministratori, in relazione al reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000. Il provvedimento era stato emanato in accoglimento di una richiesta integrativa del Pubblico Ministero, dopo l’emissione di un precedente decreto di sequestro, in data 1 settembre 2025, riguardante altre imputazioni e altri indagati, con finalità impeditiva.
Avverso il decreto di sequestro, gli indagati e le società avevano proposto istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2025. Il Tribunale aveva ritenuto di poter superare la lacuna motivazionale del decreto del G.i.p. in ordine al periculum in mora attraverso il richiamo alle finalità impeditive evidenziate nel precedente decreto di sequestro del 1 settembre 2025. Avverso tale ordinanza, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza Ellade, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, deve contenere la motivazione del periculum in mora, escludendo ogni automatismo decisorio legato alla sola natura obbligatoria della confisca. Ha, altresì, ribadito il consolidato orientamento per cui il giudice non può adottare un provvedimento di sequestro per una finalità diversa da quella indicata nella richiesta del Pubblico Ministero, e che, in caso di lacuna motivazionale, il giudice del riesame non può integrare la motivazione con richiami a provvedimenti diversi, aventi oggetto e finalità differenti.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il decreto del G.i.p. del 18 settembre 2025, finalizzato alla confisca, fosse del tutto carente di motivazione sul periculum in mora. Il Tribunale del riesame aveva illegittimamente tentato di colmare tale lacuna richiamando le considerazioni sul periculum svolte nel precedente decreto di sequestro del 1 settembre 2025, che però era stato emanato con finalità impeditiva e riguardava diverse imputazioni e destinatari. Tale operazione integrativa è stata ritenuta inidonea e contraria ai principi giurisprudenziali, che impongono al giudice che emette il sequestro di motivare autonomamente e specificamente in ordine alla finalità cautelare perseguita. L’ordinanza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per un nuovo giudizio sul riesame, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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