Omissione di soccorso e dolo eventuale nell’incidente stradale (Cass. pen. Sez. VII n. 35980 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso e fuga, previsto dall’art. 189 cod. pen., è integrato anche in presenza del dolo eventuale. Esso è ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e con connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che ne siano derivate lesioni alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. È sufficiente, a tal fine, che l’agente si rappresenti la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone. La configurabilità del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. pen. richiede l’effettiva presenza di lesioni riportate dalla persona offesa. Chi rivendica l’insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione dell’adeguatezza dell’assistenza prestata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. pen. L’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione all’affermazione di responsabilità.

La difesa sosteneva che l’imputato non avrebbe potuto avvedersi del sinistro, non avendo percepito lungo la traiettoria alcun veicolo coinvolto o danneggiato, e di essersi fermato qualche centinaio di metri più avanti solo per non intralciare il traffico. La questione approdava così al giudice di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il motivo era volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Le censure difensive, inoltre, riproducevano doglianze già adeguatamente vagliate e disattese.

La Corte territoriale aveva evidenziato gli elementi dai quali risultavano provati tanto il reato di fuga quanto quello di omissione di soccorso, confutando la ricostruzione difensiva con un percorso coerente con il materiale istruttorio e privo di manifesta illogicità. Il giudice di merito ha ricordato che l’elemento soggettivo del reato è integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile quando l’agente, in caso di incidente a lui ricollegabile e con connotazioni di immediatezza, non ottemperi all’obbligo di fermarsi.

La Corte ha richiamato i consolidati precedenti sul punto (Sez. 4 n. 34335 del 2009, Sez. 4 n. 17220 del 2012, Sez. 6 n. 21414 del 2013). Per le modalità del sinistro e le complessive circostanze, l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente siano derivate lesioni alle persone.

I danni riportati dal furgone dopo l’impatto — danneggiamenti alla carrozzeria, distacco dell’indicatore di direzione e di un pezzo dello specchietto — in considerazione del volume del mezzo avrebbero dovuto far rappresentare all’imputato l’eventualità di un incidente con danni alle persone. Assume rilievo la deposizione del teste che, dopo aver assistito all’impatto, seguì il veicolo lampeggiando ripetutamente per intimare di fermarsi.

Quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. pen., la Corte ha confermato la necessità della effettiva presenza di lesioni riportate dalla persona offesa, ribadendo il principio secondo cui chi rivendica l’insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione dell’adeguatezza dell’assistenza (in tal senso Sez. 4 n. 14610 del 2014). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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