Competenza territoriale per la truffa assicurativa nel luogo della sede legale (Cass. pen. Sez. I n. 35972 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso. Tale luogo coincide con la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre del diritto e a procedere alla liquidazione del sinistro, essendo ivi presenti gli organi dotati di poteri valutativi e decisionali. E’ irrilevante, invece, la ricezione dell’atto da parte dell’agenzia locale, mera intermediaria tra assicurato e società. Diversamente argomentando, l’individuazione del foro resterebbe rimessa alla discrezionalità dell’autore del reato.
Il Fatto
Con sentenza del 23/01/2023 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, declinava la propria competenza in ordine al processo a carico di un imputato del delitto di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen., ritenendo competente il Tribunale di Crotone. Il giudice milanese osservava che la competenza per il reato a consumazione anticipata si radica nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro è presentata, senza necessità che essa giunga alla sede legale della compagnia.
Investito del processo, il Tribunale di Crotone riteneva a propria volta competente il Tribunale di Milano, richiamando l’orientamento che radica la competenza presso la sede legale della compagnia assicuratrice, destinataria della richiesta di indennizzo e titolare del potere dispositivo del diritto. Nel caso di specie la compagnia era una società con sede legale in Milano. Il Tribunale di Crotone disponeva pertanto la rimessione degli atti alla Corte per la risoluzione del conflitto di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, poiché due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. Il conflitto è ammissibile in rito.
Nel merito, i giudici di legittimità affermano che la competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e quindi presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto legittimato a disporre di tale diritto.
La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663, ove si è osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all’oggetto della richiesta risarcitoria. Viene altresì richiamata Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, Rv. 268349, secondo cui è irrilevante la ricezione dell’atto da parte dell’agenzia locale, mera intermediaria tra l’assicurato e la società assicuratrice.
In particolare, la Corte sottolinea che, diversamente argomentando, l’individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell’autore del reato, in base alla scelta dell’ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o del luogo di spedizione della stessa. Ne consegue che, essendo la sede legale della compagnia assicuratrice in Milano, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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