Revoca cautelare e tempo silente nei reati associativi (Cass. pen. Sez. IV n. 30836 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto di un’istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il giudice non rivaluta le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma verifica soltanto la correttezza giuridica e la congruità della motivazione sugli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti. Ai fini dell’art. 299 cod. proc. pen. rileva esclusivamente il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, non l’intervallo anteriore alla cautela, che assume rilievo a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non si converte in presunzione assoluta, ma per i reati a struttura associativa stabile grava sul giudice un onere motivazionale attenuato, superabile solo con prove della recisione di ogni rapporto dell’indiziato con il sodalizio.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto l’appello proposto nell’interesse di un indiziato di partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere.

Il Collegio ha riconosciuto carattere di novità al tempo trascorso in vinculis e alla frequenza di un corso di agraria, escludendo tuttavia che tali elementi consentissero una diversa valutazione del quadro cautelare. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con censure di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte prende le mosse dalla natura del giudizio. La vicenda non investe la fase genetica della misura né il riesame dell’ordinanza applicativa, ma l’appello avverso il rigetto di un’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., proposta su un quadro cautelare già vagliato e cristallizzato in sede di riesame e di legittimità. Il perimetro del sindacato devoluto è dunque circoscritto alla verifica della consistenza dei fatti nuovi allegati, non a una rinnovata delibazione dell’intero materiale indiziario.

Su tale base la Corte distingue due segmenti temporali ontologicamente diversi: l’intervallo tra commissione del reato e applicazione della misura, da valutare ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e quello decorrente dall’applicazione o esecuzione della misura sino all’istanza de libertate. Solo quest’ultimo è qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari. Il richiamo del ricorrente alla cessazione delle condotte illecite da oltre quattro anni trasferisce quindi sul terreno della revoca un principio elaborato per la diversa sede dell’applicazione della misura.

Quanto al periodo effettivamente rilevante, il provvedimento impugnato non si è sottratto allo scrutinio: ha espressamente considerato l’iscrizione al corso e la condotta carceraria quali quid novi, ritenendoli inidonei a sovvertire la prognosi. Per i reati a struttura associativa stabile opera un onere motivazionale attenuato, poiché l’attualità delle esigenze è immanente a un reato di tale fisionomia e può essere esclusa solo a fronte di prove della recisione di ogni rapporto con il sodalizio.

La Corte ritiene che l’ordinanza non abbia trasformato la presunzione relativa in assoluta. Il giudice ha preso in considerazione gli elementi difensivi e li ha motivatamente ritenuti inidonei, valorizzando indici di segno contrario: la pervicacia delle condotte di narcotraffico, la capacità di rifornire ingenti quantità di stupefacente anche a soggetti estranei all’associazione, i rapporti con il vertice del sodalizio e il rinvenimento di sostanza all’atto dell’esecuzione della misura. L’asserita disgregazione del gruppo resta su un piano di mera allegazione, priva di prove di un’effettiva dissociazione individuale.

Quanto alla proporzionalità, la doglianza non si confronta con il rilievo che, in sede di revoca, il tempo di custodia già sofferto rileva nella disciplina dei termini di fase e massimi e non integra, in difetto di novità sostanziali, un autonomo fattore di gradazione della cautela. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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