Continuazione in executio: nuova istanza ammissibile solo con elementi nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 34730 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice dell’esecuzione si pronuncia su una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avente ad oggetto gli stessi fatti di reato già esaminati in un precedente incidente di esecuzione, il provvedimento divenuto irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum solo finché non vengano prospettati elementi, fatti o questioni nuove, sopravvenuti o preesistenti, non valutati nella decisione anteriore e astrattamente rilevanti per una rivalutazione complessiva. La preclusione non viene meno quando l’istanza si fonda sugli stessi dati e sulle medesime prospettazioni, solo diversamente argomentate. In tal caso la mera riproposizione è inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e il giudice, verificata l’effettiva novità, deve motivare specificamente sugli elementi nuovi eventualmente dedotti.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze. Il giudice ha rilevato che un precedente provvedimento del Tribunale di Messina aveva già esaminato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra due di esse e l’aveva espressamente esclusa per le altre, ritenendo quindi la richiesta mera riproposizione di istanza già rigettata.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione, per non essere stati considerati gli elementi nuovi sottoposti con l’istanza e con una successiva memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce il regime della revocabilità delle ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione. Quando il provvedimento statuisce su situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, esso diviene irrevocabile una volta decorso il termine o respinta l’impugnazione. L’esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilità delle questioni decise, salvo che si prospettino nuovi elementi.

Richiamando un risalente orientamento di legittimità (Sez. I n. 4353 del 1993; Sez. I n. 29983 del 2013; Sez. III n. 50005 del 2014; Sez. III n. 5195 del 2003), la Corte ribadisce che la condizione per una nuova pronuncia sul medesimo petitum si realizza solo quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Non costituisce fatto nuovo, invece, la formazione di un orientamento giurisprudenziale diverso da quello seguito in precedenza (Sez. I n. 23817 del 2009).

Il Collegio richiama anche le ipotesi in cui è stata ammessa la rivalutazione: la nuova richiesta fondata su una ulteriore condanna sopravvenuta, prospettata come elemento di collegamento tra tutti i reati (Sez. I n. 4761 del 2024), e l’illegittimo rifiuto di considerare un documento difensivo non valutato in precedenza (Sez. I n. 19358 del 2016). Da tali arresti la Corte ricava il principio per cui il giudice è tenuto a procedere a nuova valutazione solo se vengono prospettati elementi, fatti o questioni astrattamente rilevanti per una rivalutazione complessiva.

Nel caso concreto, la difesa ha sostenuto di offrire elementi nuovi valorizzando gli elementi comuni tra i titoli e la cosiddetta proprietà transitiva della continuazione, derivante da un’ordinanza del 2025 che aveva riconosciuto il vincolo tra due sentenze. La Corte osserva che tale argomento costituisce mero rivestimento dialettico della tesi già respinta: il giudice dell’esecuzione, attivato il contraddittorio con invito alle parti a interloquire, ha ritenuto non emerso alcun elemento di novità, avendo la precedente ordinanza già escluso che il vincolo ravvisato tra due fatti potesse ricomprendere gli altri.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa ai sensi della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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