Rinvio facoltativo pena per gravi motivi di salute e pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 34729 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen. presuppone che la malattia del condannato sia grave, tale da porne in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione. Il giudice deve accertare in concreto se le condizioni di salute possano essere adeguatamente preservate in istituto o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative, in un trattamento rispettoso del senso di umanità. Il diniego deve fondarsi su dati tecnici concreti; l’approfondimento peritale è necessario solo quando il giudice abbia acquisito elementi clinici orientati per l’incompatibilità e non li ritenga esaustivi. Il bilanciamento tra tutela della salute ed esigenze di sicurezza della collettività non attribuisce prevalenza assoluta al primo dei due interessi.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di pena per oltre tredici anni di reclusione, ha presentato istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147 cod. pen., deducendo di essere affetto da leucemia acuta linfoblastica, con avvio in carcere del primo ciclo di chemioterapia.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, ritenendo le condizioni complessive compatibili con la detenzione: le cure venivano praticate all’interno della struttura, non erano previsti interventi non eseguibili in regime detentivo e la patologia non prefigurava a breve termine prognosi infausta. Il provvedimento valorizzava altresì la circostanza che il condannato era ristretto per altra causa agli arresti domiciliari per evasione e omicidio stradale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove da un quadro consolidato: dalla necessità di verificare se le condizioni di salute siano adeguatamente preservabili in istituto o in centri clinici penitenziari, alla luce della durata della pena, dell’età e della pericolosità sociale del condannato; dall’obbligo, in presenza di documentazione attestante l’incompatibilità, di fondare il diniego su dati tecnici concreti e di disporre accertamenti medici, all’occorrenza nominando un perito; dal dovere di esaminare in concreto non solo il quadro patologico e i presidi disponibili, ma anche l’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico.
Il provvedimento impugnato ha applicato correttamente tali principi. Ha dato conto analiticamente della documentazione sanitaria, senza omettere i profili di rischio di infezioni segnalati nella relazione della Casa circondariale, e li ha valutati alla luce della costante attività di monitoraggio. Le prognosi più infauste sono state collocate sul medio e lungo termine, non sul breve, proprio perché il rischio infettivo risulta adeguatamente contenuto dai trattamenti.
Il Tribunale ha poi verificato che in condizioni diverse dalla restrizione le patologie non otterrebbero maggiore tutela. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: il rinvio facoltativo presuppone una malattia grave e un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, con bilanciamento tra l’interesse del condannato alle cure e le esigenze di sicurezza della collettività. Il ricorrente richiama impropriamente l’art. 146 n. 3 cod. pen., relativo al rinvio obbligatorio, inapplicabile al caso, che non riguarda una malattia nella fase terminale descritta dalla norma.
Quanto alla doglianza sull’omesso approfondimento peritale, la Sezione osserva che la necessità del perito sorge quando il giudice abbia acquisito dati clinici orientati per l’incompatibilità e non li ritenga esaustivi. Nel caso la documentazione non evidenzia elementi decisivi in tal senso, ma solo una diversa lettura delle indicazioni prognostiche. Infine, sulla seconda censura, il Tribunale ha correttamente comparato le esigenze di tutela della collettività con il principio di umanità della pena, valorizzando il pregresso comportamento del condannato, che dimostra scarsa attitudine a contenere le manifestazioni della pericolosità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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