Pericolosità sociale e misura di sicurezza: il giudizio attuale sui fatti pregressi (Cass. pen. Sez. VII n. 34775 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata occorre accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione. Tale persistenza è sempre ancorata a fatti pregressi e, in particolare, alla commissione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi sulla probabilità di futuri reati. Nell’osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., il giudice può richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo. Il giudizio di merito che ne deriva, se sorretto da motivazione congrua e logica, non è censurabile in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento del 24 febbraio 2026 con cui il Trib. di Sorveglianza di L’Aquila, rigettando l’appello ex art. 680, comma 1, cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del 19 settembre 2025 del Magistrato di sorveglianza. Quest’ultima aveva applicato la libertà vigilata per la durata di anni due, disposta con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il 6 maggio 2026.

Il Tribunale ha fondato il giudizio di persistente pericolosità sociale sulla gravità dei reati oggetto di condanna, sulla mancanza di una seria elaborazione critica del passato deviante e su una grave infrazione disciplinare commessa nell’agosto 2025. La questione approda in cassazione per contestare il rilievo attribuito ai fatti di reato pregressi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i canoni ermeneutici che governano l’applicazione della misura di sicurezza. Il punto di partenza è che la pericolosità sociale va verificata in atto, al momento dell’effettiva applicazione della misura, e non può che desumersi da fatti anteriori rispetto a quel momento.

Il giudice richiama il principio secondo cui la persistenza della pericolosità si àncora precipuamente alla perpetrazione di delitti, integrata da una sfavorevole prognosi sulla probabilità di commissione di nuovi reati. Entro le regole degli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., è dunque consentito il riferimento ai fatti costituenti reato nella loro obiettività, soprattutto quando presentino connotazioni di significativo rilievo per gravità e specificità. In tal senso richiama Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270289.

Su queste basi la Corte ritiene il giudizio del Tribunale completo e privo di fratture logiche, con una valutazione persuasiva della persistenza della pericolosità e dell’insussistenza di situazioni di cessazione. Gli indici favorevoli dedotti dal ricorrente sono stati reputati inadeguati.

La valutazione appartiene alla sfera di discrezionalità del giudizio di merito: essendo giustificata da motivazione congrua e logica, non è ammissibilmente censurabile in sede di legittimità. I motivi di ricorso, non emergendo un’illogicità dell’apparato argomentativo, risultano manifestamente infondati e in parte si risolvono in una non consentita rilettura in fatto delle vicende valorizzate.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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