Aliquota 2,44% per quota retributiva Vigili del Fuoco cessati oltre vent’anni (Corte dei Conti Sez. III App. n. 16 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio con oltre vent’anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, applicando per ogni anno utile il coefficiente del 2,44%. La disciplina dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è applicabile anche al personale dei Vigili del Fuoco, in forza del richiamo contenuto nell’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. In ragione dell’esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, il giudice è investito dell’intero rapporto controverso: la domanda di riliquidazione della pensione comprende ogni questione relativa alla misura del trattamento, senza necessità di una specifica istanza amministrativa.

Il Fatto

Un ex dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cessato dal servizio nel 2019 con qualifica di capo reparto esperto e titolare di trattamento pensionistico misto, agiva dinanzi alla Corte dei conti — Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto per ottenere l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1972 alla quota retributiva della pensione.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che la fattispecie esulase dall’ambito soggettivo della norma, poiché il ricorrente aveva maturato, alla cessazione, un’anzianità superiore a vent’anni. Dichiarava inoltre inammissibile la richiesta di applicazione del coefficiente individuato dalle Sezioni riunite, per assenza della previa istanza amministrativa. Proponeva appello il pensionato; l’INPS, costituendosi, rappresentava di avere già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44% e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto il profilo processuale. L’appellante si oppone alla cessazione della materia del contendere, e la causa va decisa nel merito. Quanto al preteso mutamento di domanda e alla carenza di una previa istanza amministrativa, il Collegio richiama il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica: al giudice contabile è devoluto l’intero rapporto controverso, negli elementi che ne costituiscono causa petendi e petitum.

Il perimetro della giurisdizione comprende ogni questione sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione, nonché ogni situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza. L’originaria domanda, pur incentrata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione; il principio enunciato dalle Sezioni riunite conduce a un’aliquota applicabile proprio al ricalcolo richiesto, ancorché in misura diversa da quella auspicata.

Nel merito, il Collegio rileva che all’appellante è applicabile la disciplina dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in forza dell’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, che estende al personale dei capi reparto e capi squadra dei Vigili del Fuoco le disposizioni previste per le corrispondenti categorie di militari. La giurisprudenza contabile d’appello ha chiarito che, all’introduzione di tale comma, era già consolidata la natura civile del Corpo, con disciplina differenziata per talune categorie di soggetti.

La Sezione richiama quindi il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021: la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile. L’appello è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto all’applicazione di tale aliquota. Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di difesa sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo con l’intervento delle Sezioni riunite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *