Riliquidazione pensione sistema misto e giurisdizione piena della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 20 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, alla Corte dei conti è intestata una giurisdizione esclusiva che le devolve l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, sicché il giudice può pronunciarsi sull’esatta determinazione dell’aliquota di rendimento anche in assenza di una specifica domanda del pensionato. La domanda di giustizia volta alla riliquidazione del trattamento comprende ogni questione concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il Fatto
Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 26.4.1985 sino al congedo del 30.3.2019, chiedeva l’applicazione del coefficiente di calcolo della quota retributiva della pensione individuato dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 108/2021, respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile, ritenendo non sufficiente, ai fini del requisito di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che il ricorrente avesse in passato chiesto la modifica del proprio trattamento pensionistico.
Il pensionato proponeva appello, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, il difetto di motivazione e il travisamento dei presupposti. L’Inps si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. In ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum. Il perimetro entro cui la giurisdizione trova esercizio comprende tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica incidente sul trattamento di quiescenza.
Ne segue che l’assenza di una specifica domanda del pensionato sull’esatta determinazione dell’aliquota di rendimento non preclude al giudice di pronunciarsi. La domanda dell’appellante era espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione.
Nel merito, l’appellante è titolare di trattamento pensionistico ordinario diretto, liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, e al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità di sedici anni e quattro mesi. Il Collegio condivide il principio enunciato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 12/QM/2021, richiamata ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile.
L’appello è pertanto accolto e va riconosciuto il diritto dell’appellante a vedersi calcolata la quota retributiva con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Sulle somme spettanti sono riconosciuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda.
Nota della Redazione
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