Appello pensionistico ammissibile solo per motivi di diritto con previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 102 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. La doglianza che investe l’errata applicazione della normativa di riferimento integra un motivo di diritto e rende l’appello ammissibile. Qualora il giudice di primo grado abbia definito il processo senza conoscere del merito, decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello; se il gravame è accolto, gli atti sono rimessi al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese del grado d’appello, ai sensi dell’art. 199, secondo comma, c.g.c..
Il Fatto
La ricorrente aveva conseguito una pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 e chiedeva il riconoscimento della maggiorazione contributiva sino al raggiungimento dell’età pensionabile, e non sino a sessanta anni. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione dell’Istituto previdenziale, per la ritenuta violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in assenza di una specifica domanda amministrativa volta al ricalcolo della pensione sulla base della maggiorazione.
La parte soccombente ha proposto appello deducendo l’errata interpretazione della norma processuale e insistendo per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna dell’Istituto al pagamento degli importi, oltre interessi, e delle spese. L’Istituto si è costituito contrastando le pretese e chiedendo il rigetto integrale del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c. Nell’atto introduttivo la parte ha prospettato un’applicazione della normativa di riferimento contenente opzioni interpretative in contrasto con la disciplina di legge. La domanda giudiziale si presenta pertanto caratterizzata da asseriti errori di diritto e l’appello è ammissibile.
Nel merito del primo motivo, la Corte ha rilevato che il Giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento sulla asserita assenza di previa domanda amministrativa. La doglianza si manifesta fondata.
Prescindendo da ogni considerazione sul merito della pretesa, la Sezione ha preliminarmente osservato che il gravame non risulta proposto in assenza di un provvedimento amministrativo di diniego rispetto alla pretesa avanzata. L’impugnativa è stata rivolta avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, proprio nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto al calcolo della maggiorazione contributiva sino al raggiungimento dell’età pensionabile, senza limitare il calcolo a sessanta anni di età, come ritenuto dall’Istituto previdenziale. Sul punto la Corte richiama Sez. I app. n. 17/2018 e app. Sicilia n. 180/2021.
Trova quindi applicazione l’art. 199, secondo comma, c.g.c., in base al quale, quando il Giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello; in caso di accoglimento del gravame, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese del grado d’appello.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio, per il riesame dell’intero giudizio, al Giudice di primo grado in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di difesa della fase di appello. Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità dei giudizi in materia previdenziale.
Nota della Redazione
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