Pregiudiziale amministrativa e corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel rito pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 140 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la c.d. pregiudiziale amministrativa, di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è soddisfatta quando la domanda amministrativa presentata dal pensionato concerne tutte le patologie poi dedotte in sede giudiziale, anche se il beneficio riconosciuto in giudizio sia diverso e di minor ammontare rispetto a quello richiesto. Il riconoscimento della sola indennità una tantum ex art. 69 d.p.r. n. 1092/1973, in luogo della pensione privilegiata, non integra vizio di ultrapetizione né viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., se la domanda introduttiva già conteneva un riferimento subordinato a qualsiasi trattamento pensionistico privilegiato ritenuto di giustizia. La questione di nullità processuale non rilevabile d’ufficio, ove non eccepita nella prima difesa utile ex art. 45, comma 2, c.g.c., è sanata per tacita rinuncia e non è proponibile per la prima volta in appello, per il divieto di nova ex art. 193, primo comma, c.g.c..
Il Fatto
L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale territoriale, in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso di un pensionato per il riconoscimento della causa di servizio di alcune infermità e la liquidazione del pertinente trattamento pensionistico privilegiato. Il primo giudice aveva riconosciuto in particolare la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria per una patologia e l’indennità una tantum ex art. 69 d.p.r. n. 1092/1973, in misura pari a due annualità, per un’altra infermità.
Con un unico motivo di gravame l’appellante deduce la violazione degli artt. 67 e 69 d.p.r. n. 1092/1973 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe riconosciuto l’indennità senza la previa proposizione della correlata domanda amministrativa e pur non essendo stata richiesta in giudizio. L’appellato resiste, chiedendo la conferma della decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ritiene l’appello manifestamente infondato. Dagli atti risulta che la domanda amministrativa presentata dal pensionato, volta al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato e avverso il cui rigetto egli era insorto in via giudiziaria, concerneva tutte le patologie poi addotte in causa, compresa quella posta a fondamento dell’indennità una tantum.
Nel giudizio di primo grado il nuovo difensore del ricorrente, subentrato al precedente deceduto, aveva richiamato le precedenti conclusioni della domanda introduttiva — che già recava, in via subordinata, un generico riferimento a qualsivoglia trattamento pensionistico privilegiato ritenuto di giustizia — e aveva parzialmente emendato la domanda in ragione dell’esito degli accertamenti peritali, limitandola, per la patologia in questione, al riconoscimento della sola indennità ex art. 69 d.p.r. n. 1092/1973, in luogo della pensione privilegiata.
Su questa base il Collegio esclude che il riconoscimento del beneficio, di minor rilievo, abbia ecceduto dal perimetro della domanda originaria, amministrativa e giudiziale, e che il primo giudice sia incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione. La pregiudiziale amministrativa e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato risultano pertanto rispettati.
In via meramente aggiuntiva, la Corte osserva che anche ammettendo la violazione delle regole di rito dedotte a motivo di gravame, l’esito non muterebbe. Tale violazione, determinando una nullità processuale non rilevabile d’ufficio, andava eccepita nella prima difesa utile ex art. 45, comma 2, c.g.c.; dagli atti ciò non emerge, con conseguente sanatoria per tacita rinuncia ex art. 45, comma 3, c.g.c. La questione non è dunque proponibile per la prima volta in appello, per il divieto di nova ex art. 193, primo comma, c.g.c.
L’appello è rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di difesa seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte appellata; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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