Supervalutazione servizio di confine esclusa in caso di congedo per infermità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 183 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione contributiva prevista dall’art. 21 d.p.r. n. 1092/1973 per il servizio prestato in zona di confine presuppone lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa. Il dato normativo, facendo riferimento al “servizio prestato”, pone l’accento sulla presenza fisica del militare nelle aree di intervento, le cui caratteristiche di maggior disagio giustificano la più intensa valorizzazione dei relativi periodi. Ne consegue che, se durante la destinazione in zona di confine il dipendente non ha prestato attività per infermità, non matura alcun incremento di anzianità convenzionale, poiché il beneficio non può prescindere da un’attività lavorativa concretamente espletata.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in congedo dal dicembre 2018, ha chiesto il riconoscimento della supervalutazione contributiva per il servizio prestato in c.d. “zona di confine”, in misura di un terzo, con riferimento a due periodi di servizio presso distinte stazioni. Il giudice monocratico di prime cure ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo il beneficio per uno solo dei periodi richiesti e negandolo per l’altro.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Ministero della Difesa, in via principale, e l’INPS, in via incidentale, deducendo la violazione della disposizione invocata: durante il periodo in rilievo il militare non era in servizio effettivo, ma in congedo per infermità dipendente da causa di servizio. Il pensionato ha resistito e proposto a sua volta appello incidentale sul capo che lo aveva visto soccombente, sostenendo la riconducibilità della stazione esclusa alla zona di vigilanza doganale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto fondato l’appello principale del Ministero e quello incidentale dell’INPS, aderendo all’opposto indirizzo già espresso dalla III Sezione Centrale d’Appello in un caso analogo, che aveva riformato la stessa sentenza di prime cure. Il Collegio ha osservato che, nel sistema delineato dal d.p.r. n. 1092/1973, il servizio utile non può considerarsi servizio rilevante a tutti gli effetti in sostituzione di quello effettivo.

Il c.d. “servizio di confine” rientra tra i servizi speciali, contraddistinti da condizioni di svolgimento particolarmente disagiate, per i quali il legislatore prevede una maggiorazione valutabile ai fini pensionistici. Il contributo previdenziale ordinario viene moltiplicato per determinati coefficienti, definendo un’anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva, per compensare il maggior dispendio di energia fisica e psichica.

Proprio perché fonte di benefici aggiuntivi, la disciplina delle maggiorazioni ulteriori deve essere oggetto di stretta interpretazione, con rigorosa verifica dei presupposti. L’art. 21 citato, facendo espresso riferimento al “servizio prestato”, focalizza l’attenzione sullo svolgimento del servizio e sulla presenza fisica del militare nelle zone di confine. Se dunque durante il periodo di destinazione il lavoratore non ha prestato attività per infermità, non gli spetta alcun incremento e non compete la maggiorazione di anzianità a fronte di un’attività non espletata.

Quanto all’appello incidentale del pensionato, la Sezione ne ha disposto il rigetto nel merito, quale ragione più liquida, assorbendo i profili di inammissibilità in rito. Il gravame si fondava su una determinazione del Comando Generale dell’Arma, versata solo a stralcio e non integralmente: in base ai criteri di riparto dell’onus probandi ex art. 2697 c.c., era onere del ricorrente depositarla per intero, non rientrando la conoscenza di un provvedimento amministrativo interno nel perimetro dello iura novit curia. Il Collegio non ha potuto apprezzarne la portata, mentre solo l’amministrazione della difesa è competente a determinare le zone di vigilanza doganale. La deduzione circa il riconoscimento del beneficio in capo agli appartenenti alla stazione di Aosta è risultata priva di riscontro documentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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