Pensione di inabilità e decorrenza del trattamento: rileva la cessazione del rapporto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 49 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità dei dipendenti della Regione siciliana, il diritto al trattamento di quiescenza non si perfeziona con la sola presentazione della domanda, ma richiede il concorso dei requisiti di legge: l’accertamento sanitario della inabilità assoluta e permanente e la risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, la decorrenza della pensione è ancorata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. n. 187 del 1997, alla data di cessazione del rapporto di servizio e non a quella dell’istanza. Ne consegue che le disposizioni di riforma vigenti al momento dell’accertamento del requisito sanitario e della risoluzione del rapporto trovano applicazione anche qualora la domanda sia stata inoltrata in epoca anteriore.

Il Fatto

Una dipendente della Regione siciliana presentava, il 17 aprile 2015, domanda di pensione di inabilità, corredata del certificato medico. Nel dicembre 2015 veniva sottoposta a visita collegiale presso la Commissione medica di verifica che, con verbale del gennaio 2016, la riconosceva assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa. Seguiva la cancellazione dal ruolo regionale e, nell’agosto 2016, la liquidazione della pensione provvisoria, con applicazione dell’art. 51 della L.R. n. 9 del 2015 all’anzianità maturata fino al 31.12.2003.

La lavoratrice impugnava il provvedimento, sostenendo che, essendo la domanda anteriore all’entrata in vigore della riforma regionale, dovesse trovare applicazione la più favorevole L.R. n. 2/1962. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, chiedendo la rideterminazione del trattamento e le conseguenti differenze economiche, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 ha esteso ai dipendenti pubblici, dal 1° gennaio 1996, la disciplina della legge n. 222 del 1984 in materia di pensioni di inabilità. La prestazione spetta a chi versi in incapacità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività e sia cessato da ogni impiego pubblico o privato.

Le modalità applicative sono dettate dal D.M. n. 187 del 1997, che all’art. 2 richiede l’anzianità contributiva, la risoluzione del rapporto di lavoro e il riconoscimento dello stato di inabilità. L’art. 7 prevede che, ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari, l’amministrazione provveda alla risoluzione del rapporto. L’art. 8, comma 2, ancora quindi la decorrenza del trattamento alla data di risoluzione del rapporto, ovvero al primo giorno del mese successivo alla domanda se inoltrata dopo la cessazione.

I giudici di appello ricostruiscono la sequenza temporale: domanda in data 16 aprile 2015; parere della Commissione medica del 18 gennaio 2016; risoluzione del rapporto con decorrenza 8 febbraio 2016; attribuzione della pensione provvisoria il 4 agosto 2016. Da tale articolazione si evince che, al momento dell’accertamento sanitario e della cessazione dal servizio, la L.R. n. 9 del 2015, entrata in vigore il 15 maggio 2015, era già vigente.

Le doglianze dell’appellante sono pertanto prive di pregio: alla tesi della diversa decorrenza osta il tenore letterale dell’art. 8, comma 2, del D.M. n. 187 del 1997, che collega la decorrenza alla risoluzione del rapporto. L’appello è dunque infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite, liquidate in misura omnicomprensiva di euro 800,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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