Graduatorie concorsuali degli enti locali: vigenza biennale e difetto di competenza consultiva (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 55 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e ai soli quesiti di carattere generale ed astratto. Rientrano in tale perimetro le norme di personale che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa; restano escluse, invece, le disposizioni con meri riflessi finanziari, tra cui quelle sulla durata delle graduatorie concorsuali. Tali quesiti sono pertanto inammissibili sotto il profilo oggettivo. Nel merito, la durata biennale delle graduatorie prevista dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche nei confronti degli enti locali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della provincia di Potenza ha richiesto alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata un parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, prospettando un’assunta antinomia tra l’art. 91, comma 4, TUEL e l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come novellato dalla legge n. 160/2019.
La prima disposizione prevede che, per gli enti locali, le graduatorie concorsuali restino efficaci per un termine di tre anni dalla pubblicazione; la seconda stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento presso le pubbliche amministrazioni rimangano vigenti per due anni. Il quesito verteva dunque sulla vigenza temporale applicabile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, i giudici contabili verificano i requisiti di ammissibilità della funzione consultiva. La legittimazione soggettiva sussiste, poiché la richiesta proviene dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’art. 50 TUEL. È sul piano oggettivo, però, che la domanda non supera lo scrutinio.
La Sezione ricostruisce la nozione di contabilità pubblica secondo l’insegnamento della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/AUT/2006) e delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010): il perimetro comprende le norme che disciplinano l’attività finanziaria e gli equilibri di bilancio, ma non può dilatarsi fino a ricomprendere ogni attività con riflessi finanziari, pena la trasformazione delle Sezioni in organi di consulenza generale.
Su questa base, la giurisprudenza contabile distingue due categorie. Alla prima appartengono le norme di personale che fissano limiti e divieti funzionali agli obiettivi di contenimento della spesa, comprese le regole sul turn-over. Alla seconda ascrivono le disposizioni con meri riflessi finanziari, tra cui proprio quelle sulla validità temporale delle graduatorie. Il Collegio richiama gli arresti della Sezione Campania (n. 17/2019/PAR, n. 2016/2019/PAR, n. 6/2020/PAR, n. 16/2023/PAR) e le deliberazioni della Sezione delle Autonomie (n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG).
Poiché il quesito non sollecita l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica poste a tutela degli obiettivi di contenimento, la Sezione conclude per l’inammissibilità oggettiva della richiesta.
Il Collegio ritiene comunque di offrire un quadro aggiornato sul merito. Richiama il principio della Sezione Campania (deliberazione n. 16/2023/PAR), confermato dal TAR Campania n. 1792/2024: ai sensi dell’art. 88 TUEL, all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova quindi applicazione anche nei confronti degli enti locali. La richiesta è dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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