Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 14 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, che il giudice contabile dichiara anche d’ufficio, presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina l’interesse ad agire e a contraddire, inteso come interesse a un risultato utile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Alla cessazione determinata dall’annullamento dell’atto in autotutela non può correlarsi meccanicamente la compensazione delle spese. Occorre applicare la regola della soccombenza virtuale, che non impone un’automatica condanna, ma la giustifica quando l’atto impugnato fosse illegittimo sin dalla sua emanazione. Quando invece l’annullamento integra un comportamento conforme al principio di lealtà, esso può essere premiato con la compensazione o con una determinazione più mite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha domandato nel febbraio 2022 la pensione anticipata quota 102, per aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi indicati, con collocamento a riposo dal 1° settembre 2022. L’INPS ha rigettato la domanda. Nel presentarla, la ricorrente aveva dichiarato di non voler interrompere il rapporto d’impiego in caso di mancata maturazione del requisito.
Ciò nonostante il datore di lavoro l’ha collocata ugualmente in quiescenza. La ricorrente si è trovata, per un certo periodo, senza pensione e senza stipendio e ha chiesto l’accertamento del maturato diritto, la condanna ai ratei non corrisposti dal 1° settembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione. Costituendosi, l’Istituto ha riesaminato la posizione e, con provvedimento di ottobre 2023, ha liquidato la pensione anticipata con decorrenza dal 1° settembre 2022, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce l’istituto della cessazione della materia del contendere come fattispecie estintiva di creazione giurisprudenziale. Essa ricorre quando una situazione sopravvenuta elimina la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare con riguardo all’azione proposta e alle difese del convenuto. Nella specie la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il bene della vita richiesto, sicché la cessazione va dichiarata.
Sul punto delle spese la Corte nega che la cessazione seguita all’annullamento in autotutela comporti una meccanica compensazione. Il criterio da seguire è quello della soccombenza virtuale, richiamato dalla Cass. civ., Sez. V, ordinanza 28/06/2023, n. 18459. Tale regola non impone un’automatica condanna: se l’annullamento non consegue a una manifesta illegittimità dell’atto sussistente sin dall’emanazione, la condanna può essere esclusa.
La Corte richiama poi l’opposto indirizzo per cui l’annullamento che integri un comportamento conforme al principio di lealtà può essere premiato con la compensazione delle spese o con una determinazione più mite, indicando la Cass. civ., Sez. VI – 5, ordinanza 15/09/2021, n. 24841 e la Cass. civ., Sez. V, ordinanza 29/11/2023, n. 33157.
Applicando tali coordinate, il giudice rileva che l’Istituto disponeva sin dall’inizio degli elementi per provvedere correttamente. Il rigetto iniziale, unito all’operato del datore di lavoro che ha collocato in quiescenza la ricorrente nonostante la contraria istanza, l’aveva posta in una situazione di sicuro disagio, restando priva di pensione e di stipendio. La Corte riconosce che l’INPS non risponde dei comportamenti di soggetti a sé alieni, come il datore di lavoro, ma osserva che, se non avesse errato negando il beneficio, la ricorrente non si sarebbe trovata senza pensione.
Il giudice dà però atto del comportamento collaborativo dell’Istituto, che in giudizio ha ammesso l’errore emendandolo in autotutela. Le spese sono quindi liquidate a carico dell’INPS secondo i criteri degli art. 4 DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022: valore della causa poco superiore ai novemila euro, complessità bassa, esiguità delle questioni, limitata durata della controversia, assenza di istruttoria. Si applicano i parametri minimi, per un totale di € 1.238,00, oltre IVA e CPA. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’INPS alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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