Pensione privilegiata militare esclusa per uveite non dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 59 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio di un’infermità costituisce accertamento unitario, disciplinato dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, valido per tutte le finalità previdenziali e indennitarie che presuppongono quel nesso. La presunzione di dipendenza stabilita dall’art. 603, comma 1, c.o.m. opera esclusivamente per le infermità o patologie tumorali e non è estensibile ad altre patologie. La relazione del consulente tecnico d’ufficio resa in altro giudizio, se logicamente e congruamente motivata e non intrinsecamente contraddetta, può essere recepita dal giudice contabile senza necessità di ulteriore prova peritale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito arruolato nel 1995 e transitato nel 2017 all’impiego civile, ha domandato il riconoscimento della pensione privilegiata, in quinta categoria, per un’uveite posteriore bilaterale. Ha allegato di aver contratto la patologia per le esposizioni atmosferiche e tossiche subite durante cinque missioni nei Balcani e nelle operazioni di raccolta straordinaria dei rifiuti in Campania, producendo due perizie di parte.
L’INPS si è costituito eccependo la propria posizione di mero ordinatore secondario e la prescrizione del credito. Il Ministero della Difesa, chiamato in causa, ha contestato la propria legittimazione passiva e ha richiamato una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la sentenza del TAR Campania n. 2668/2023, che avevano confermato il diniego del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto confermato la legittimazione passiva concorrente dell’INPS e del Ministero della Difesa, ricostruita alla luce delle tre istanze presentate dal ricorrente: quella per lo status di vittima del dovere, quella per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quella per la pensione privilegiata. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non radica invece alcuna legittimazione in capo al MEF, essendo decisivo il provvedimento che lo recepisce.
Nel merito, la Corte ha escluso il nesso causale recependo la relazione del consulente tecnico d’ufficio. La relazione valorizza l’eziologia idiopatica di metà dei casi di uveite, la mutazione genetica che esponeva il ricorrente a vasculite, le pregresse infezioni virali e la perdurante condizione di forte fumatore, scientificamente associata alla patologia.
Tali considerazioni, logicamente e congruamente motivate e non intrinsecamente avversate, vanno recepite nel giudizio contabile, senza necessità di ulteriore prova peritale. La Corte richiama l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, che sancisce l’unicità del concetto di dipendenza da causa di servizio, e rileva che lo stesso ricorrente l’ha invocata per tre distinte finalità senza mai postularne la sussistenza per una sola di esse.
Non giovano i precedenti versati in atti, l’ordinanza n. 7409/2023 della Corte di cassazione e la sentenza n. 6977/2022 del Consiglio di Stato, entrambi relativi a esposizioni ad uranio impoverito. Il comma 1 dell’art. 603 c.o.m. è riferito alle sole infermità o patologie tumorali, tra le quali non rientra l’uveite; nel caso di specie, inoltre, il Ministero ha fornito la prova contraria che elide la presunzione iuris tantum.
La Corte ha quindi rigettato la domanda, compensando integralmente fra tutte le parti le spese di lite in ragione dell’indubbia peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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