Indennità di funzione degli amministratori locali e criterio della popolazione legale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 221 del 16.10.2025)
le date delle deliberazioni richiamate (7/SEZAUT/2010/QMIG, 17/2020/QMIG) e i numeri di deliberazione delle sezioni regionali sono riportati nel testo del provvedimento e non costituiscono dati identificativi di persone fisiche. I nominativi dei magistrati sono indicati solo nelle presenti NOTE.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di funzione degli amministratori locali, a decorrere dall’anno 2024 l’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021 parametra l’indennità dei sindaci alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, introducendo un criterio statico che si sostituisce al criterio dinamico della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente. Detto criterio, in quanto espressamente disciplinato, prevale sulla regola ermeneutica residuale dell’art. 156, comma 2, TUEL, che opera solo “se non diversamente disciplinato”. Ne consegue che il parametro della popolazione legale, determinato con il d.P.R. emanato con cadenza quinquennale ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter della legge n. 205/2017, prevale sul dato Istat della popolazione residente ai fini della individuazione delle classi demografiche e del conseguente calcolo delle indennità.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’ente ha rappresentato di aver aggiornato l’indennità di funzione degli amministratori applicando la percentuale di adeguamento del 45 per cento, prevista per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sulla base della popolazione legale risultante dal censimento permanente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il Comune ha tuttavia segnalato che, per l’erogazione del contributo erariale, il Ministero utilizza un criterio dinamico, riferito alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno, che colloca l’ente al di sotto dei 50.000 abitanti. Da qui la richiesta di chiarire quale criterio applicare per le annualità 2024 e 2025 e a quali dati corrisponda la popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità soggettiva della richiesta, proveniente dal Sindaco quale rappresentante dell’ente, e l’ammissibilità oggettiva, riguardando la questione la corretta interpretazione della disciplina sul trattamento indennitario degli amministratori, materia riconducibile alla contabilità pubblica nei limiti della generalità e astrattezza.
Nel merito, la Sezione ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 82 TUEL demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle indennità, articolandole in rapporto alla dimensione demografica degli enti. Il D.M. n. 119/2000 ha fissato indennità differenziate per scaglioni demografici. Quanto alla popolazione, il TUEL prevede due criteri: quello statico dell’art. 37, comma 4, riferito ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale, e quello dinamico dell’art. 156, comma 2, riferito alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno.
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, aveva ritenuto prevalente il criterio dinamico per l’adeguamento delle indennità, in quanto fondato su dati concreti e attuali. Tale indirizzo era stato seguito dalla successiva giurisprudenza contabile.
Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021, il legislatore ha però espressamente ancorato la misura delle indennità alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale. Secondo la Sezione, la novella individua nel criterio statico, già previsto dall’art. 37, comma 4, TUEL, la modalità di definizione delle indennità. La norma si pone in posizione di specialità rispetto alla regola generale dell’art. 156, comma 2, che opera solo in via residuale.
La Corte ha quindi ritenuto superato il precedente indirizzo nomofilattico, richiamando la giurisprudenza contabile formatasi dopo la novella, che ha valorizzato l’esigenza di assicurare omogeneità e stabilità alle remunerazioni degli amministratori. Quanto al secondo quesito, la Sezione ha precisato che la popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale coincide con la popolazione legale determinata con il d.P.R. emanato con cadenza quinquennale, ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter della legge n. 205/2017.
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Nota della Redazione
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