Contributi pubblici non rendicontati: dolo e responsabilità solidale dei soci (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 9 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese finanziate con risorse pubbliche integra, di per sé, il danno erariale, in applicazione del principio contabile di necessaria documentazione della spesa. Il percettore privato di contributi pubblici è titolare di un rapporto di servizio con l’ente erogante, indipendente dal titolo della gestione del denaro pubblico. Ove il beneficiario sia una società, la responsabilità erariale si estende in solido ai soci amministratori e legali rappresentanti, che si ingeriscono nella gestione del denaro pubblico per finalità difformi e divengono agenti contabili di fatto. La consapevole e intenzionale violazione degli obblighi di destinazione e rendicontazione integra il requisito soggettivo del dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società e i due soci amministratori e legali rappresentanti per il pagamento, in favore dell’ente erogante, di complessivi euro 33.192,24 a titolo di danno erariale. Il finanziamento originario, pari a euro 70.000,00, era stato concesso su domanda presentata nel 2008 a valere su un bando regionale, ed era stato poi revocato in via definitiva nel 2018 per omessa rendicontazione finale delle spese.
La società beneficiaria era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2014. Alla revoca aveva fatto seguito l’intimazione di restituzione del credito residuo, rimasta inadempiuta. I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci. La questione arriva alla Sezione giurisdizionale per l’accertamento della responsabilità erariale e della sua estensione soggettiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, la Sezione ritiene pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale è svolta la gestione del denaro pubblico, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016. Dalla documentazione emerge il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento e un livello almeno di colpa grave nella deviazione dal modello di condotta normativamente previsto.
L’impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale, onde documentare la fruizione del contributo per le finalità del bando. Tale omissione ha determinato la revoca totale dell’agevolazione e il danno rappresentato dall’importo non restituito. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di fondi comunitari, secondo cui il beneficiario inadempiente non può invocare il legittimo affidamento, ritenendone applicabili i principi anche ai fondi statali o regionali destinati a incentivare attività produttive. La giurisprudenza contabile — tra cui Corte dei conti, Sez. III App. n. 1529/2020 e Sez. giurisd. Piemonte n. 40/2023 — afferma che la mancata rendicontazione comprova la dannosità della condotta, restando priva di dimostrazione l’effettiva destinazione delle risorse.
Essendo la beneficiaria una società, la Sezione richiama Cass. n. 296/2013: la responsabilità erariale attinge anche i soggetti legati alla società da rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Alla responsabilità della società si affianca quindi in via solidale quella dei soci illimitatamente responsabili, omessi rendicontatori e rappresentanti. Essi hanno posto in essere le condizioni per la percezione, hanno omesso la rendicontazione e non hanno restituito l’indebito, divenendo agenti contabili di fatto. La solidarietà si fonda altresì sull’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, per l’illecito arricchimento derivante dalla natura personale della società.
Sotto il profilo soggettivo il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa regionale. La Corte accoglie la domanda e condanna in solido società e soci al pagamento di euro 33.192,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio liquidate in euro 1.721,41.
Nota della Redazione
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