Pensione privilegiata: onere del ricorrente e CTU medico-legale non espletata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 114 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il giudice contabile non può sostituire con valutazioni tecniche proprie l’accertamento medico-legale demandato agli organi all’uopo incaricati. Quando l’istante, pur espressamente autorizzato, non si sottopone a visita su delega e non fornisce gli elementi necessari alla valutazione, l’acquisizione istruttoria diviene impossibile e la domanda va rigettata per insufficienza del materiale probatorio. Il diritto alla pensione privilegiata presuppone la prova della dipendenza da causa di servizio e della ascrivibilità a categoria, onere che grava sul richiedente. Il giudice non è tenuto a colmare le lacune istruttorie imputabili alla parte, né a disporre ulteriori supplementi di indagine quando la documentazione in atti non costituisca bagaglio sufficiente sotto il profilo probatorio. La soccombenza segue il rigetto, con condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente, ex agente del Corpo di polizia penitenziaria, aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per numerose infermità contratte in servizio. Il Ministero della Giustizia, all’esito della visita presso la competente commissione medica e dei pareri del Comitato di verifica, aveva concesso la pensione di settima categoria per alcune patologie considerate unico complesso morboso, respingendo la domanda per altre e dichiarando ulteriori infermità non ascrivibili a categoria.
La lavoratrice aveva poi presentato due domande di aggravamento, entrambe valutate negativamente dall’amministrazione. Ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie escluse, l’inquadramento delle infermità già riconosciute e la ricostituzione del trattamento pensionistico, con ascrizione complessiva alla sesta e poi alla terza categoria.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha innanzitutto condiviso le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio sull’infondatezza della richiesta di aggravamento delle patologie oggetto della prima relazione. Le valutazioni dell’organo tecnico sono state ritenute analitiche e complete, senza che emergessero ragioni per discostarsene.
Quanto alle infermità per le quali la dipendenza da causa di servizio era stata esclusa in sede amministrativa, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di parere medico-legale rientra nei poteri del giudice di merito. Ha però precisato che tale accertamento non può essere sostituito da considerazioni di contenuto essenzialmente tecnico formulate direttamente dal giudice. Il richiamo all’art. 97, comma 5, c.g.c. e alla giurisprudenza di appello citata serve a sottolineare che il contraddittorio tecnico e l’apporto dell’ausiliario officioso costituiscono garanzia per le parti e base legale del convincimento del giudice.
Su questo presupposto la Corte ha ordinato all’organo tecnico un parere integrativo sulla dipendenza da causa di servizio delle due infermità residue e, in caso positivo, sulla loro classificazione alla data della domanda di aggravamento. L’organo tecnico ha però restituito l’incarico, non avendo ottenuto riscontro ai propri inviti rivolti alla ricorrente di indicare la struttura sanitaria pubblica presso cui eseguire le visite specialistiche, pur autorizzate dal giudice.
La Corte ha quindi rilevato che la mancata disponibilità alla visita su delega, mai espletata per fatto attribuibile alla ricorrente, ha reso impossibile l’acquisizione degli elementi istruttori necessari. In una materia di elevata complessità tecnica, la documentazione in atti non costituisce bagaglio sufficiente sotto il profilo probatorio. Ne è derivato il rigetto delle relative censure e, in via conclusiva, dell’intero ricorso, con condanna della parte soccombente alle spese di causa liquidate in favore di ciascuna controparte costituita.
Nota della Redazione
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