Cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 59 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ovvero l’ente previdenziale soddisfi in via stragiudiziale la pretesa azionata dal ricorrente, rendendo così inutile la pronuncia del giudice sull’interesse dedotto in giudizio. Nel rito pensionistico, ove l’INPS proceda alla riliquidazione del trattamento economico invocato dal ricorrente e questi ne prenda atto chiedendo la declaratoria di cessazione, il giudice contabile non è chiamato a scrutinare nel merito la spettanza del diritto, ma a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria presuppone che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta in corso di causa e che la parte abbia espressamente rinunciato alla pronuncia di merito. Le spese, in tale evenienza, restano di regola compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità con sistema misto a decorrere dal 25.05.2012, ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
La pretesa si fondava sugli artt. 54 e 61 del D.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente, non potendo vantare al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni, riteneva applicabile il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del T.U., mentre l’INPS, per il periodo prestato fino al 31.12.1995, aveva applicato la minore aliquota del personale civile di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973. Dopo l’istanza di ricalcolo del 30.03.2023 rimasta senza riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso, depositato il 06 ottobre 2023.
La Motivazione della Corte
Nel costituirsi, la difesa dell’INPS ha rappresentato che l’Istituto aveva proceduto alla richiesta riliquidazione con il cedolino di febbraio 2024. La circostanza ha inciso direttamente sull’oggetto della controversia, perché la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente è stata soddisfatta dall’ente in pendenza del giudizio.
Preso atto dell’intervenuta riliquidazione, la difesa del ricorrente, con note d’udienza depositate il 06.03.2024, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della parte ha assunto rilievo determinante, in quanto ha attestato il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito sul diritto al ricalcolo.
Il giudice unico ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto che la declaratoria consegue alla dichiarazione della difesa del ricorrente in relazione all’oggetto della controversia. La decisione non contiene alcuno scrutinio sulla fondatezza degli artt. 54 e 61 del D.P.R. n. 1092/1973 né sulla correttezza del criterio di calcolo applicato dall’INPS per il periodo anteriore al 31.12.1995.
La Corte ha disposto la compensazione delle spese. Il provvedimento è stato così definito sul piano processuale, senza affermazione di alcun principio in ordine alla disciplina sostanziale del trattamento pensionistico invocato.
Nota della Redazione
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