Ottemperanza al giudicato e obbligo di rinnovo della licenza di porto d’armi (C.G.A.R.S. n. 1001 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e di revoca della licenza di porto fucile comporta per l’amministrazione l’obbligo di conformarsi al giudicato, ripristinando la situazione giuridica antecedente agli atti illegittimamente adottati. Tale obbligo non è eluso dalla presentazione, da parte dell’interessato, di un’istanza di rinnovo della licenza, né dalla successiva rinuncia a quel procedimento amministrativo, perché l’ottemperanza deriva direttamente dal giudicato. L’amministrazione può opporre unicamente sopravvenienze fattuali effettive, maturate successivamente agli elementi già scrutinati dal giudice dell’annullamento. Una condanna penale poi riformata in appello con assoluzione e un procedimento penale già noto all’amministrazione non costituiscono fatti ostativi sopravvenuti. Il termine per l’adempimento è perentorio e, in caso di inerzia, si attiva il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del C.G.A.R.S. con cui erano stati annullati il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni, il provvedimento di conferma, il decreto del Questore di revoca della licenza di porto fucile per uso caccia e il verbale di sequestro delle armi.
Dopo la notifica della sentenza e una diffida, l’amministrazione non ha restituito la licenza e il relativo libretto. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, richiamando un’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente, una condanna penale per violenza sessuale e un pendente procedimento per concussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la configurabilità dell’inottemperanza. La sentenza di annullamento ha statuito l’accoglimento dei ricorsi di primo grado e l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Da ciò deriva l’obbligo di ripristinare la situazione antecedente, mediante restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
Il Consiglio rileva che la licenza revocata risulta scaduta per decorso del termine di validità. La circostanza non esime dall’obbligo di ottemperanza, ma ne modifica le modalità esecutive: l’amministrazione deve rilasciare una nuova licenza, previa valutazione delle sole sopravvenienze diverse e successive rispetto a quelle oggetto della revoca annullata.
Quanto all’istanza di rinnovo, la difesa dell’amministrazione non è condivisibile. L’istanza è stata presentata appena cinque giorni dopo la notifica della sentenza, in stretta connessione con la sua esecuzione; il ricorrente vi ha poi rinunciato, limitatamente al procedimento amministrativo e senza rinuncia ai diritti derivanti dal giudicato. L’obbligo di ottemperanza non può essere eluso da atti unilaterali relativi a procedimenti successivi.
La condanna penale invocata come fatto ostativo è stata totalmente riformata in appello con assoluzione perché il fatto non sussiste; l’amministrazione ha ignorato tale elemento decisivo. Il procedimento per concussione, risalente a condotte del 2016, era già noto all’amministrazione al momento degli atti annullati e non costituisce sopravvenienza.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Consiglio ordina la restituzione, previo rinnovo, della licenza e del libretto, fatta salva l’acquisizione di certificazione sanitaria aggiornata e la valutazione di eventuali elementi fattuali effettivamente maturati dopo la revoca annullata. Assegna il termine di novanta giorni e nomina commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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