Variante SUAP, ampliamento di opificio esistente e legittimazione del proponente (TAR Marche n. 1002 del 21.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di variante urbanistica semplificata ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, la nozione di “interessato” va interpretata in senso restrittivo ma declinata secondo la concreta situazione del richiedente, sulla falsariga di quanto accade per l'”avente diritto” al permesso di costruire. Lo stretto collegamento societario tra le imprese coinvolte, con un unico centro decisionale, consente di riferire l’istanza e il titolo all’iniziativa produttiva unitaria, senza che la ripartizione interna di compiti tra proprietà catastale e gestione dell’opificio integri un difetto di legittimazione. Nei procedimenti SUAP il proponente può inoltre comprovare la propria legittimazione nel corso dell’iter istruttorio, salvo che i requisiti debbano sussistere alla data della domanda per legge o bando. In caso di ampliamento di impianto esistente la nozione di insufficienza delle aree produttive non è assoluta e l’obbligo di valutare soluzioni alternative va attenuato, non potendo l’ampliamento che essere realizzato in collegamento diretto con l’insediamento da ampliare.

Il Fatto

L’associazione ricorrente, iscritta al RUNTS e portatrice di finalità di tutela del territorio, impugna la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato, previa conferenza di servizi, una variante semplificata per l’insediamento produttivo richiesta al SUAP da una società operante nella carpenteria metallica, nonché il titolo unico rilasciato in favore di questa e di altra società collegata.

La variante interessa un’area agricola contigua alla zona industriale ove sorge l’opificio preesistente. La ricorrente contesta la legittimazione del proponente, la sussistenza dei presupposti di mancanza o insufficienza di aree produttive, il difetto di istruttoria e di motivazione, la determinazione del contributo straordinario e formula questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali applicate. Propone anche motivi aggiunti e istanza di accesso, poi divenuta improcedibile per intervenuto deposito dei documenti.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo il Collegio richiama la nozione restrittiva di “interessato” ex art. 8, comma 1, del d.p.R. n. 160/2010 e art. 26-quater della l.r. n. 34/1992, ma la calibra sulla situazione concreta del richiedente, come in tema di avente diritto al titolo edilizio (Cons. Stato n. 7523 e n. 4632 del 2024). Lo stretto collegamento societario tra le due imprese, con un unico centro decisionale, vale a ricondurre l’iniziativa a un progetto unitario di ampliamento; la ripartizione interna tra proprietà catastale e gestione non incide sulla sostanziale unicità delle compagini. Le società hanno poi reso nota la situazione nel corso del procedimento, sicché nessuna preclusione formale opera in assenza di un requisito da possedere a pena di decadenza alla data della domanda.

Sul versante istruttorio, il TAR ritiene che il SUAP, specie se gestito in forma associata, possa legittimamente avvalersi dell’apporto istruttorio del Comune. La disposizione regolamentare che attribuisce il parere preliminare al Consiglio comunale cede di fronte alle regole del T.U.E.L. sulla separazione tra indirizzo politico e competenze tecniche: la competenza spetta al responsabile dell’Ufficio Urbanistica. Le valutazioni ex art. 9 del Regolamento SUAP possono svolgersi per relationem alla relazione tecnica e al parere comunale.

Quanto ai presupposti sostanziali, il Collegio esclude il contrasto con l’art. 118, comma 3, Cost.: l'”inadeguatezza” ex art. 26-quater della l.r. n. 34/1992 è specificazione dell’insufficienza. Il calcolo del 75% ex art. 11, comma 1, lett. a), della l.r. n. 22/2011 è corretto, avendo riguardo alle sole zone D2 e ai lotti con titolo edilizio non decaduto. In caso di ampliamento di impianto esistente l’insufficienza non è assoluta e l’onere di alternative va attenuato, come già affermato dal TAR Veneto n. 716/2018. Il comma 3 dell’art. 11 non collide con la normativa statale.

La relazione aziendale, pur sintetica, è adeguata all’ampliamento di un opificio esistente e le censure sulle scelte progettuali sono inammissibili. La doglianza sul contributo straordinario è inammissibile e improcedibile per difetto di interesse, essendo comunque i criteri di calcolo noti e non oscuri. Infondate le censure sul mancato coinvolgimento dell’autorità sanitaria e sui pareri resi in conferenza. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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