Variante in SCIA e volumi tecnici interrati: no alla dichiarazione di inefficacia (TAR Sicilia n. 574 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variante al permesso di costruire presentata mediante SCIA che si limiti a ricollocare i locali tecnici a servizio degli impianti al piano interrato, mantenendone la chiusura su tre lati e l’apertura su un solo lato di accesso, non incide sui parametri urbanistici né sulle volumetrie e non altera la sagoma dell’edificio, ove il regolamento edilizio escluda dal calcolo del volume i manufatti interrati con tali caratteristiche. Il Comune non può dichiarare l’inefficacia della SCIA in variante fondandosi su un sopralluogo eseguito in corso d’opera: la verifica di conformità si compie alla luce di quanto dichiarato nella segnalazione e negli elaborati progettuali, secondo i poteri e i termini dell’art. 19 della legge n. 241/1990. I rilievi sul costruito attengono alla distinta attività di vigilanza urbanistica e ai provvedimenti repressivo-ripristinatori, che presuppongono l’ultimazione dei lavori.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva dal Comune un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio, con accesso ai benefici del c.d. sisma bonus. Avviati i lavori, presentava una SCIA in variante che prevedeva l’eliminazione del secondo piano interrato e della relativa rampa, la riduzione delle unità immobiliari e la collocazione al primo interrato dei locali tecnici per gli impianti idrici ed elettrici.

Dopo un esposto e un sopralluogo della Polizia Locale, con sequestro penale convalidato, il Comune dichiarava priva di effetti la SCIA, ritenendo che le variazioni incidessero su parametri urbanistici e volumetrie, e diffidava la società dal proseguire i lavori. La società impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo l’insussistenza del potere inibitorio, il decorso dei termini, i vizi procedimentali e motivazionali e l’errore di qualificazione delle opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di contraddittorio. L’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 impone la partecipazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR solo per le procedure relative a opere finanziate con quelle risorse. L’immobile in causa non è opera PNRR: l’agevolazione fiscale invocata non integra il perimetro della norma, sicché non va disposta alcuna integrazione del contraddittorio.

Nel merito, il Collegio scrutinia congiuntamente il primo e il quinto motivo, ricostruendo il quadro normativo: l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, l’art. 10, comma 2, della L.R. Sicilia n. 16/2016, l’art. 12 della stessa legge regionale e l’art. 3, n. 11), del regolamento edilizio comunale. Quest’ultimo definisce il volume come volume fuori terra, esclude i volumi tecnici emergenti e ammette che i piani interrati abbiano un fronte aperto e tre lati interrati.

Su questa base il TAR esclude che le modifiche configurino variazioni essenziali. I locali tecnici vengono ricollocati al primo interrato con le stesse caratteristiche del locale garage, chiusi su tre lati e aperti solo sull’accesso: non creano volumetria e non alterano la conformazione planovolumetrica. Il comma 6-bis dell’art. 12 sottrae espressamente alla valutazione di essenzialità i corpi tecnici destinati agli impianti. La riduzione delle unità immobiliari, infine, non rientra in alcuna delle fattispecie tipizzate.

Il Collegio ritiene irrilevante il verbale di sopralluogo, che pure contesta locali fuori terra, maggiori altezze e distanze dai confini. Tali rilievi riguardano l’attività di vigilanza edilizia, esercitabile senza limiti di tempo, e non la verifica di conformità della SCIA. Quest’ultima si compie sui contenuti della segnalazione e degli elaborati, secondo l’art. 19 della legge n. 241/1990: l’accertamento delle variazioni essenziali presuppone l’ultimazione dei lavori e non può sovrapporsi ai poteri di inibizione del titolo. Il Comune non poteva quindi fondare la dichiarazione di inefficacia su un accertamento in corso d’opera, peraltro non richiamato nell’atto.

Il provvedimento è inoltre carente sul piano motivazionale: enuncia la conclusione sull’incidenza su parametri e volumetrie senza indicare i riscontri istruttori, né mediante relatio al verbale. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto e l’atto annullato, con condanna del Comune alle spese, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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