Il riesame AIA non può fondarsi sull’illegittimità dei titoli originari (TAR Puglia n. 1009 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame dell’AIA disciplinato dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 risponde a una logica di adeguamento a sopravvenienze: nuove conclusioni sulle BAT, modifiche normative o esigenze di qualità ambientale. Esso non può essere impiegato per rivalutare l’originaria legittimità dei titoli autorizzatori o per contestare una pretesa trasformazione dell’impianto. Il diniego che si fondi esclusivamente su tali presupposti è viziato per eccesso di potere, per contraddittorietà e travisamento dei fatti. L’annullamento degli atti endoprocedimentali con efficacia ex tunc travolge per invalidità derivata il provvedimento finale che su di essi si regge. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ma può censurare l’inattendibilità del criterio tecnico adottato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, in un comune della provincia. L’impianto era assistito da AIA rilasciata nel 2011 dalla Regione. Nel 2018 il servizio provinciale avvia il procedimento di riesame, che si conclude con la determina dirigenziale del 10.04.2024: diniego alla prosecuzione di attività, diniego di rinnovo dell’autorizzazione e prescrizione di messa in sicurezza dell’impianto con smaltimento fuori sito dei rifiuti in giacenza.

La società impugna la determina e gli atti presupposti, tra cui il preavviso di rigetto e i pareri negativi dei comuni interessati, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rinnovo e il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio sopravviene la sentenza del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025, che riforma la precedente pronuncia di primo grado di rigetto e annulla gli atti endoprocedimentali posti a base del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di ne bis in idem, attualizzata alla luce della sopravvenuta pronuncia d’appello. L’eccezione è accolta solo in parte: gli atti già annullati dal Consiglio di Stato n. 2348 del 2025 non possono essere nuovamente scrutinati, ma permane l’interesse rispetto alla determina del 2024, al preavviso di rigetto e ai pareri degli altri comuni.

Sul merito, il secondo motivo è fondato. L’annullamento dei provvedimenti presupposti, con efficacia ex tunc, determina un’invalidità derivata del diniego, la cui motivazione si reggeva proprio su quegli atti. Il Tribunale ritiene di aderire alla ricostruzione del giudice d’appello, fondata sulla verificazione espletata nel giudizio tra le stesse parti: la relazione è pienamente utilizzabile, perché formata nel contraddittorio e relativa al medesimo rapporto giuridico.

La verificazione accerta che l’impianto ha ottenuto nel tempo tutti i titoli necessari, che il PRG colloca l’area in zona F1 per impianti tecnologici e che le caratteristiche funzionali sono adeguate alle MTD/BAT del periodo di attività. Il riesame era stato attivato ai sensi dell’art. 29-octies, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006, norma che presuppone sopravvenienze e non la rivalutazione dell’assenza dei titoli originari. La motivazione del diniego, fondata sull’illegittimità dei titoli e su una modifica sostanziale dell’impianto, è contraddittoria e travisante.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di accertamento del diritto al rinnovo. Il procedimento resta connotato da discrezionalità tecnica: il sindacato del giudice è di mera attendibilità, non sostitutivo, e l’amministrazione conserva uno spazio valutativo, che dovrà però esercitare partendo dall’assetto fattuale cristallizzato.

Respinta anche la domanda risarcitoria. Manca la prova della spettanza del bene della vita, sopravvivendo spazi di valutazione tecnica, e difetta la colpa dell’amministrazione, esclusa dall’errore scusabile per la complessità della fattispecie e per l’intervenuto sequestro penale dell’impianto. Il danno emergente è inattuale; il lucro cessante non deriva dal provvedimento impugnato, ma dal sequestro preventivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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