Ricorso VIA improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 1015 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., non potendosi pronunciare nel merito. La regola processuale presuppone il venir meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c. e si distingue dalla rinuncia al ricorso, operando sul piano dell’interesse e non su quello dell’atto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Ancona ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale su un impianto a biogas in un comune marchigiano. Il ricorso, notificato nel novembre 2015, è stato coltivato per anni con costituzione di Provincia, Comune, Regione e Amministrazione statale.

Nel settembre 2025, prima dell’udienza, la società ha depositato nota dichiarando di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha chiesto declaratoria di improcedibilità con condanna alle spese, rilevando che l’autorizzazione energetica posta a base dell’impianto era stata annullata con pronuncia passata in giudicato. La Provincia ha insistito per la condanna alle spese; la Regione non si è opposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dei poteri del giudice. Richiamando un orientamento consolidato — Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2001 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007 — il Tribunale esclude che il giudice possa procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il thema decidendum resta nella disponibilità del ricorrente.

Da ciò deriva la seconda regola: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007, Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008. La nota depositata dalla società rientra in questa facoltà.

Il Tribunale prende quindi atto del venir meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.. La formula è tecnica: non si pronuncia né l’accoglimento né il rigetto, ma si rileva l’esaurimento della materia del contendere sul piano dell’interesse.

Sulle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione. La scelta si fonda sulla complessità delle questioni, sulla circostanza che la sentenza del TAR Marche n. 61 del 2013 era stata confermata in appello — Cons. Stato, Sez. V, n. 8399 del 2020 — in pendenza del giudizio introdotto nel novembre 2015, sul mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo sopravvenuto e sulle incertezze oggettivamente palesabili al momento della proposizione. Il contributo unificato resta a carico di chi lo ha anticipato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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