Sgombero di immobile confiscato atto dovuto e insensibile a esigenze degli occupanti (Cons. Stato n. 5046 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione dell’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce, per l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, un atto dovuto. Il bene confiscato assume un’impronta rigidamente pubblicistica ed è assimilabile ai beni del patrimonio indisponibile, con la conseguenza che non può essere distolto, neppure temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche. L’ordinanza di sgombero è pertanto tendenzialmente insensibile alle esigenze di considerazione comparativa dei soggetti che vantano un titolo di godimento pregresso, sorretto o meno da un titolo. Il differimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’ipotesi del comodato autorizzato dall’amministratore giudiziario e non si applica all’occupazione abusiva.
Il Fatto
I coniugi occupanti di un immobile sito in Catania, confiscato definitivamente alla criminalità organizzata, impugnavano davanti al TAR Lazio l’ordinanza di sgombero e la successiva nota di rigetto del differimento dell’esecuzione, adottate dall’ANBSC ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
I ricorrenti deducevano il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che l’alloggio non fosse ancora stato destinato a finalità sociali e che si sarebbe potuto disporre un differimento ai sensi dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo l’ordinanza di natura vincolata e il richiamo alla norma fuori fuoco, nonché congruo il termine di 120 giorni per il rilascio. Seguiva appello, nel quale si invocavano le condizioni di salute di un figlio minore disabile grave e la necessità di un distacco graduale dall’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: lo sgombero di un immobile confiscato è per l’Agenzia un potere-dovere, perché il bene ha acquisito per effetto della confisca un’impronta rigidamente pubblicistica, che ne impedisce la distrazione dal vincolo di destinazione. Da ciò deriva l’assimilazione del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni del patrimonio indisponibile, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 2993 del 2016 e n. 2682 del 2016.
Ne consegue che lo sgombero travolge il diritto degli occupanti e che la motivazione del provvedimento può limitarsi a richiamare i pronunciamenti giurisdizionali che hanno disposto l’ablazione del cespite, come precisato da Cons. Stato, sez. III, n. 176 del 2024. Essendo atto dovuto, l’ordinanza è tendenzialmente insensibile alla comparazione con i soggetti che vantano un titolo di godimento pregresso, sia esso sorretto o meno da un titolo.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza delle superiori giurisdizioni sul concetto di disponibilità del bene, diretta o indiretta, quale presupposto delle misure di prevenzione patrimoniali, con presunzione di disponibilità dei beni del coniuge e dei conviventi in assenza di elementi contrari (Cass., sez. V, n. 266142 del 2015; Cons. Stato, sez. III, n. 1499 del 2019). Su questa base supera sia la censura sulla mancata assegnazione del bene a esigenze pubblicistiche, sia quella sull’assenza di bilanciamento, non essendo configurabile in capo agli occupanti alcuna posizione giuridica meritevole di tutela (Cons. Stato, sez. III, n. 6706 del 2018).
Quanto all’ordinanza cautelare che aveva sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza, il Collegio ne chiarisce la portata: essa mirava a consentire la finalizzazione del percorso terapeutico del minore, ma gli appellanti non hanno fornito alcun documentato aggiornamento sul punto.
Il motivo sulla violazione dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011 è dichiarato inconferente. La norma consente all’Agenzia di differire lo sgombero nel caso previsto dall’art. 40, comma 3-ter, ovvero quando lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione. Nel caso di specie l’immobile è occupato abusivamente e non è stato concesso in comodato dall’amministratore giudiziario con autorizzazione scritta del giudice delegato; il bene risulta peraltro già destinato alle finalità dell’art. 48 d.lgs. n. 159/2011. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare natura fattuale della vicenda.
Nota della Redazione
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