Rinuncia all’appello rituale ed estinzione del giudizio amministrativo (C.G.A.R.S. n. 1022 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo e alla piena disponibilità dell’interesse al ricorso, la parte appellante può rinunciare all’appello sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La rinuncia rituale ex art. 84 c.p.a. — sottoscritta dal rinunciante e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza — determina l’estinzione del giudizio di appello, senza che il Collegio possa sindacare il merito. La circostanza che la parte resistente insista per la condanna alle spese non impedisce l’estinzione, ma consente al giudice di provvedere sulle spese del grado, che possono essere compensate integralmente.

Il Fatto

La società di gestione di un aeroporto impugnava davanti al TAR Sicilia un’ordinanza del Direttore aeroportuale di E.N.A.C. e i conseguenti atti applicativi, tra cui un verbale di accertamento e un’ordinanza ingiunzione di pagamento. Il TAR, con la sentenza n. 3020/2023, dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile, compensando le spese.

La società proponeva appello, chiedendone la riforma; E.N.A.C. e un’altra compagnia aerea resistevano. Prima dell’udienza l’appellante notificava alle altre parti la rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione. La compagnia resistente prendeva atto della rinuncia ma insisteva per la condanna di controparte alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 84 c.p.a., che disciplina la rinuncia al ricorso in ogni stato e grado della controversia. La norma richiede una dichiarazione sottoscritta dalla parte o da avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria o resa in udienza, e la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Solo se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono il processo si estingue.

Il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il processo è processo di parti: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Vengono richiamate le decisioni del Consiglio di Stato n. 3848 del 2016 e n. 1271 e n. 1275 del 2019.

La dichiarazione resa dall’appellante è qualificata come rinuncia rituale, perché dotata dei requisiti richiesti dalla norma: sottoscrizione personale e notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. In forza del principio dispositivo, il Collegio non può che prenderne atto, con conseguente estinzione del giudizio di appello.

Sull’opposizione della resistente alle sole spese, il Collegio osserva che l’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali del grado. L’appello è pertanto dichiarato estinto per rinuncia, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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