Farmacie comunali, nessun divieto di gestione plurima per la stessa società (Cons. Stato n. 10228 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 362/1991 non pone alcun divieto di contestuale titolarità o gestione di più farmacie in capo alla stessa società, pubblica o privata. La disposizione vieta invece che il farmacista, il quale partecipi a una società titolare di farmacia, assuma la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, intendendosi per tale quella diversa da quelle di cui è titolare la società partecipata. L’unico limite alla concentrazione è quello del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, posto dall’art. 1, comma 158, l. n. 124/2017, che ha abrogato il previgente tetto delle quattro farmacie per società. Il principio di alternatività dell’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934 opera solo nell’assegnazione mediante concorso e non nell’affidamento in concessione a seguito di evidenza pubblica. Il venir meno della proroga tecnica per effetto dell’affidamento al nuovo gestore legittima l’ordinanza contingibile e urgente diretta a consentire il subentro, a fronte dell’inerzia del gestore uscente.

Il Fatto

Una società multi-utility, partecipata da un ente locale, gestiva in forza di contratto la farmacia comunale di un Comune del Lazio. Il rapporto era stato prorogato fino al 31 dicembre 2014, con la previsione di una rinegoziazione del valore di avviamento commerciale. Dopo due gare deserte, il Comune ha bandito una nuova procedura e l’ha aggiudicata a una società farmaceutica privata, che gestiva già una farmacia nel medesimo territorio.

Il Comune ha quindi rilasciato alla nuova affidataria l’autorizzazione alla gestione in concessione e, con ordinanza contingibile e urgente, ha intimato al gestore uscente la chiusura immediata dell’attività. Il TAR Lazio, con sentenza n. 17899 del 16 ottobre 2024, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso del gestore uscente. Questi ha proposto appello, chiedendo la riforma e lamentando l’illegittimità delle autorizzazioni per incompatibilità e l’assenza dei presupposti dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di incompatibilità, ritenendola infondata nel merito e potendo così prescindere dalla statuizione di inammissibilità resa dal TAR. La tesi dell’appellante muove dal presupposto che la società aggiudicataria, già titolare di farmacia privata, non potesse assumere la gestione della farmacia comunale. La lettura dell’art. 8, comma 1, lett. b), l. n. 362/1991 non consente però di estrarre una simile prescrizione ostativa: la norma disciplina la posizione del farmacista che partecipi a una società titolare di farmacia e che, al contempo, rivesta uno dei ruoli contemplati rispetto ad altra farmacia.

Il Collegio conforta l’argomento sul piano sistematico. L’art. 1, comma 158, l. n. 124/2017 pone quale unico limite il controllo di non più del 20 per cento delle farmacie regionali, mentre il comma 157, lett. e), ha abrogato il tetto delle quattro farmacie per società. Se un divieto assoluto di plurititolarità esistesse, quelle disposizioni sarebbero prive di senso. Neppure giova il richiamo all’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934: il principio di alternatività vale per l’assegnazione mediante concorso, non per l’affidamento in concessione all’esito di evidenza pubblica.

Quanto al profilo del socio accomandatario che sia anche direttore della farmacia privata, la censura si scontra con la lettera della norma: il ruolo deve essere assunto in una farmacia diversa da quella di cui è titolare la società partecipata. Il parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio 2018 e la nota ministeriale invocati dall’appellante riguardano il diverso termine della società partecipata e non la locuzione altra farmacia. La nota ministeriale del 3 dicembre 2008 offre anzi argomenti contrari, riferendo l’espressione alle farmacie di cui è titolare la società partecipata dal farmacista.

Passando all’ordinanza contingibile e urgente, il Collegio ne conferma la legittimità su basi parzialmente diverse da quelle del TAR. La necessità del provvedimento deriva dall’esigenza di consentire il materiale subentro della nuova affidataria, a fronte dell’atteggiamento non collaborativo del gestore uscente, che aveva subordinato il passaggio di consegne a una formale revoca. La situazione sopravvenuta è idonea a legittimare il potere di urgenza, anche a prescindere dalla configurabilità dell’esercizio abusivo contestato dal TAR.

La censura sulla mancata comunicazione di avvio è respinta in forza della clausola di sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990. L’appello è invece accolto sul punto dell’indennità di avviamento: la clausola della delibera consiliare, là dove sanziona come rinunciataria la società inerte, riguarda il rinnovo della gestione e non il diritto all’indennità. La relativa questione resta devoluta al giudice civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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