Conflitto di interessi e valutazioni tecniche nel reclutamento RTT (TAR Campania n. 5202 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico universitario per il reclutamento di ricercatori, le valutazioni delle commissioni giudicatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono insindacabili nel merito, salvo i profili di illogicità, contraddittorietà e travisamento. Il voto numerico sintetizza e contiene in sé la motivazione del giudizio, senza necessità di ulteriori chiarimenti. In materia di cd. coautoraggio, il vizio dell’intera sequenza concorsuale si configura solo quando un commissario sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato, non essendo sufficiente la ricorrenza di collaborazioni scientifiche. Il divieto di integrazione postuma della motivazione non opera per la nota che documenti i passaggi interlocutori e i controlli endoprocedimentali. La mancata allegazione della prova di resistenza determina il rigetto delle censure sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto con cui la Scuola Superiore Meridionale ha approvato gli atti della commissione giudicatrice della selezione per un ricercatore in tenure track nel settore della bioingegneria industriale, dichiarando vincitore il controinteressato, unitamente ai verbali, al bando, al decreto di nomina della commissione e agli atti di approvazione della chiamata.
La ricorrente ha dedotto l’illegittima composizione della commissione per violazione del principio tempus regit actum, l’indeterminatezza e la difformità dei criteri di valutazione, l’apposizione postuma della firma del Presidente, il conflitto di interessi di un commissario e l’arbitrarietà dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni. Ha chiesto la ripetizione della valutazione davanti a una nuova commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura sulla composizione della commissione. Il bando è stato pubblicato quando era vigente la declaratoria ING-IND/34; nelle more è intervenuto il D.M. n. 639 del 2.5.2024, che ha riformulato i settori, accorpando l’INF/06 e l’ING/34 nel gruppo IBIO-01/A. La nomina della commissione è avvenuta il 03.07.2024, dunque dopo l’adozione del decreto ministeriale, e non poteva non esserne disciplinata. Il principio del tempus regit actum resta circoscritto alle procedure di abilitazione scientifica nazionale.
Quanto alla mancata rettifica del bando, il Collegio richiama l’art. 21-octies l. 241/1990: l’inosservanza non determina l’annullamento dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto. Il DL n. 36/2022, all’art. 14, comma 6-ter, ha stabilito che dal decreto ministeriale i riferimenti ai settori concorsuali si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.
Sul diverso contenuto dell’allegato al verbale n. 1, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha documentato i controlli endoprocedimentali: il contrasto con l’art. 14 del bando, che fissava in centesimi il punteggio massimo, è derivato da un mero errore materiale, corretto e formalmente acquisito agli atti con pubblicazione sull’Albo on line. Quanto alla firma postuma, la giurisprudenza pacifica esclude che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale infici la legittimità del provvedimento finale, e la mancanza della firma di un commissario non è sufficiente a invalidarlo. La nota del 5 dicembre 2024 costituisce atto del procedimento di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, non integrazione postuma della motivazione.
La censura sul conflitto di interessi è infondata: dalle pubblicazioni dichiarate dal candidato la percentuale consentita dall’art. 7 del Regolamento risulta rispettata. Il vizio dell’intera sequenza si configura solo quando il commissario sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato, evenienza non ricorrente. Sul coautoraggio, non sussiste obbligo di astensione per la ricorrenza di collaborazioni nella comunità scientifica.
Le censure sui punteggi sono respinte: il voto numerico contiene in sé la motivazione e il giudizio della commissione non è irragionevole né illogico, avendo la ricorrente ottenuto su più elementi valutazioni migliori del controinteressato. Per tutte le valutazioni contestate manca la prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che, al netto degli errori imputati, la sua posizione sarebbe stata diversa.
Nota della Redazione
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