Silenzio di ARERA sul PEF: la delibera istruttoria non conclude il procedimento (Cons. Stato n. 10318 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’Autorità di regolazione dispone un supplemento istruttorio e prende atto, in via provvisoria, dei valori tariffari determinati dall’Ente territorialmente competente non costituisce atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano economico-finanziario. La presa d’atto dei parametri dell’ETC è presupposto e non esito della verifica di coerenza regolatoria, sicché l’atto conserva natura endoprocedimentale. L’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo e autonomamente impugnabile, non già al riscontro delle singole contestazioni. La comunicazione dell’ente d’ambito di voler disporre un riesame delle determinazioni tariffarie non esonera dall’obbligo di provvedere né integra ipotesi legale di proroga del termine procedimentale.
Il Fatto
La società gestrice del servizio di igiene urbana in alcuni comuni pugliesi ricorreva avverso il silenzio serbato da ARERA sui procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei PEF, validati dall’agenzia territoriale regionale con distinte determine di giugno 2024 e trasmessi in pari data all’Autorità.
Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso, dichiarava l’illegittimità del silenzio e ordinava ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di perdurante inadempimento un commissario ad acta. ARERA appellava deducendo la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di una propria delibera istruttoria e del riesame disposto dall’ente d’ambito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dall’appellata. L’adozione di nuovi atti di validazione non elide l’interesse di ARERA alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento relativo al precedente atto di validazione.
Il Consiglio rileva poi che l’appello censura la sentenza solo quanto al rigetto dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, senza contestare i capi che hanno individuato il termine di 30 giorni ex art. 2 legge n. 241/1990, la decorrenza dalla trasmissione del PEF validato e l’inidoneità della richiesta di chiarimenti a sospendere il procedimento. Su tali capi si è formato il giudicato.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude che la delibera richiamata dall’appellante abbia natura definitiva. L’art. 8 della delibera 363/2021/R/RIF articola l’aggiornamento tariffario in fasi che si concludono con l’approvazione dell’Autorità, e l’art. 7.8 conferma che fino a tale approvazione si applicano i valori determinati dall’ETC. Il supplemento istruttorio, per definizione, precede la verifica di coerenza regolatoria. La presa d’atto dei parametri dell’ETC, lungi dal chiudere il procedimento, ne costituisce il presupposto: l’intervento di ARERA non è mero controllo formale, ma verifica dell’equilibrio della gestione, come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024. L’atto resta dunque endoprocedimentale.
Anche il secondo motivo è infondato. La nota con cui l’agenzia ha comunicato la necessità di un riesame è stata depositata in primo grado oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., ridotti ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., sicché corretta è stata la sua mancata considerazione. Nel merito, alla data della nota il termine procedimentale era già decorso, e la mera comunicazione dell’intenzione di riesaminare non esonera dall’obbligo di provvedere né proroga il termine.
Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non avviano un nuovo procedimento ma sostituiscono un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato, che ARERA deve comunque concludere entro 90 giorni. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e della nomina del commissario; le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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