Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione parziale e interesse pubblico alla migliore gestione del bene (Cons. Stato n. 10405 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di una porzione di lotto, disposta in favore di un’offerta inferiore al prezzo posto a base d’asta, trova fondamento in un interesse pubblico concreto e attuale che non si esaurisce nel mero ripristino della legalità, ma investe la migliore gestione economica del bene. La lex specialis di gara è rigorosamente vincolante per l’amministrazione e non consente di addivenire a un’aggiudicazione parziale quando sia stata presentata un’offerta valida per l’intero lotto. La facoltà di richiedere una parte dei lotti, ove prevista dal bando, opera in via residuale, ossia solo in mancanza di offerte per l’intero. Il principio di immodificabilità dell’offerta preclude alla pubblica amministrazione operazioni di adattamento non previste dal bando, neppure in un’ottica di favor partecipationis. Il ricorso giurisdizionale non surroga l’esercizio della facoltà di partecipazione procedimentale e non impone all’amministrazione di controdedurre in sede di autotutela.

Il Fatto

Il Comune aveva indetto un’asta pubblica per l’alienazione di un terreno di proprietà comunale, con prezzo posto a base d’asta. L’odierno appellante presentò offerta per una porzione del lotto, per un importo inferiore alla base d’asta; altro concorrente offrì l’intero lotto. Il Comune dispose dapprima l’aggiudicazione definitiva a entrambi, poi l’annullò in autotutela, quindi revocò l’annullamento per difetto di garanzie partecipative e, infine, rinnovò l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione parziale, assegnando l’intero lotto all’offerente integrale.

Il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, dichiarò inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse e respinse i motivi aggiunti. L’appellante ha contestato, tra l’altro, il mancato esame delle osservazioni contenute nel ricorso giurisdizionale, l’assenza di un interesse pubblico concreto e la necessità di annullare l’intera gara anziché la sola aggiudicazione parziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto preso atto che l’appellante non ha contestato in concreto la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, esaminato nel merito dal TAR insieme ai motivi aggiunti. La statuizione resta quindi confermata, senza preclusioni rispetto alle censure originariamente contenute nei motivi aggiunti.

Sul piano delle garanzie partecipative, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la motivazione del TAR. Il Comune, proprio in ragione di un vulnus dei diritti partecipativi, aveva annullato in autotutela il provvedimento adottato senza il preventivo avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 e aveva dato comunicazione dell’avvio del nuovo procedimento. Decorso inutilmente il termine per le osservazioni, il responsabile ha adottato il nuovo provvedimento di ritiro. Il Comune non aveva alcun obbligo di considerare il contenuto del ricorso giurisdizionale come osservazione procedimentale, trattandosi di procedure distinte: la presentazione del ricorso onerava l’amministrazione a costituirsi in giudizio, non a controdedurre in sede amministrativa in assenza di osservazioni.

Quanto al deposito cauzionale, la censura è stata giudicata infondata. Il richiamo al parametro del 10 per cento dell’importo offerto anziché del valore posto a base d’asta è elemento inserito ad abundantiam rispetto alle ragioni fondanti l’annullamento. In ogni caso, essendo stata presentata un’offerta valida per l’intero lotto e non potendosi dar luogo ad aggiudicazione parziale, la cauzione non poteva che parametrarsi al valore posto a base d’asta, come prescriveva l’art. 7 del bando.

Il nucleo del decidere riguarda l’interesse pubblico all’autotutela. Il Collegio ha confermato che le ragioni di pubblico interesse sono ampiamente comprensibili. L’aggiudicazione per lotti distinti contrastava con la lex specialis, che all’art. 4 e all’art. 11 imponeva offerte non inferiori al prezzo a base d’asta. Ammettendo un’offerta di gran lunga inferiore, l’ente aveva modificato inammissibilmente i requisiti prescritti per l’offerta. La divergenza tra bando e offerta parziale contrasta altresì con il principio di immodificabilità dell’offerta, che vieta adattamenti non previsti dal bando. La facoltà di richiedere una parte dei lotti, prevista dall’art. 2 del bando, va interpretata come riferita all’ipotesi residuale in cui manchino offerte per l’intero. L’interesse pubblico non si riduce al ripristino della legalità, ma attiene alla migliore gestione economica dei beni; l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 imponeva inoltre di valutare le ragioni del controinteressato, che aveva prontamente contestato gli esiti originari.

Infine, il Collegio ha escluso la necessità di annullare l’intera procedura e di esperire una nuova gara. Il vizio riguardava il solo segmento provvedimentale con cui era stata disposta l’aggiudicazione parziale, mentre l’offerta del controinteressato era stata illegittimamente ridotta per realizzare il frazionamento. L’annullamento in parte qua ha consentito di rispettare la lex specialis e di assegnare il lotto a chi aveva offerto un importo non inferiore alla base d’asta. Il bando, del resto, non era stato impugnato in primo grado. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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