Autotutela e annullamento della gara su sospetto di collusione (Cons. Stato n. 1396 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autotutela sui provvedimenti di affidamento di contratti pubblici, l’annullamento d’ufficio della gara non richiede la prova certa di condotte collusive, essendo sufficiente un giudizio prognostico dell’amministrazione sorretto da elementi idonei a far sorgere un ragionevole dubbio sulla regolarità della procedura. Le valutazioni tecniche e statistiche compiute dalla stazione appaltante costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità, coerenza e ragionevolezza dell’iter seguito. Il livello di prova richiesto in sede amministrativa non coincide con quello penalistico. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando il risultato raggiunto rientra tra quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se non è quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa indiceva una procedura negoziata per un accordo quadro biennale relativo a lavori di manutenzione del patrimonio alloggiativo demaniale, articolata in quattro lotti, con criterio del minor prezzo. Il consorzio appellante partecipava al lotto 1, indicando proprie consorziate esecutrici; dopo lo scorrimento della graduatoria conseguente alla revoca dell’offerta della prima classificata, l’appalto gli veniva aggiudicato e il contratto era sottoscritto.
Nel corso dell’esecuzione la stazione appaltante rilevava una serie di anomalie e, all’esito di un’istruttoria comprensiva di uno studio statistico-matematico, annullava in autotutela l’intera procedura e disponeva la risoluzione del contratto. Il TAR Piemonte rigettava il ricorso con la sentenza n. 557/2025. Il consorzio proponeva appello, contestando la sussistenza di un accordo lesivo della concorrenza e la legittimità dell’annullamento fondato su meri sospetti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato presenta elementi di singolarità, soprattutto per la mole e per lo studio sugli indizi di violazione della concorrenza, che contiene considerazioni opinabili. Nondimeno, osserva il Collegio, nel paragrafo dedicato alle ragioni di diritto la stazione appaltante espone in modo dettagliato le ragioni dell’annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990, nei termini temporali ivi previsti.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione delle valutazioni compiute dall’amministrazione. Esse costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato del giudice salvo che emerga un vizio di logicità e ragionevolezza dell’iter seguito. Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. III, 11 ottobre 2024, n. 8171 e ribadisce che, una volta riscontrata la corretta applicazione della regola tecnica al caso concreto, il giudice deve fermarsi quando il risultato raggiunto dall’amministrazione è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se non è quello che egli avrebbe privilegiato.
Il punto decisivo è però un altro. La difesa erariale aveva osservato che non va confuso il livello di prova richiesto in sede penale con quello necessario in ambito amministrativo. Il Collegio condivide l’assunto: il provvedimento di autotutela si fonda su un giudizio prognostico, che deve essere sorretto da elementi sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio sulla regolarità della gara. L’esercizio del potere non richiede la certezza assoluta delle condotte illecite, che è invece ciò che l’impianto argomentativo dell’appellante presuppone.
Quanto al dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado, il Collegio lo esclude: la motivazione è pertinente rispetto alla domanda e indica gli elementi posti a fondamento della decisione con adeguata analisi logica e giuridica, rendendo agevole il controllo sulla correttezza del ragionamento. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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