Carta docente e ottemperanza al giudicato: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1046 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la perdurante inesecuzione del giudicato formatosi sul riconoscimento del contributo per la Carta elettronica del docente di ruolo legittima la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. Il parziale adempimento relativo alla sola liquidazione delle spese legali non elide l’obbligo di eseguire il capitale riconosciuto, restando la sentenza ineseguita nel suo nucleo sostanziale. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non è dovuta alcuna liquidazione di compenso. La declaratoria di inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa (2021/2022 e 2022/2023), per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese di lite.

La sentenza n. 84/2025 era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Non avendo il Ministero eseguito il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’adempimento parziale: nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ma la sentenza è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale.

La difesa dell’amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia.

Su queste premesse il TAR ritiene integrata la fattispecie dell’inottemperanza e accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il parziale pagamento delle spese non è sufficiente a escludere il rimedio, perché il precetto sostanziale del giudicato resta inattuato.

Quale commissario viene designato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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