Permesso di costruire su area demaniale e conformità urbanistica in assenza di (C.G.A.R.S. n. 105 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sul demanio marittimo la conformità urbanistica del progetto costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001. In difetto di Piano Regolatore Portuale e di Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime, nonché di previsione edificatoria nel P.R.G., manca il parametro di riferimento per attestare tale conformità. La carenza non legittima però il diniego quando l’Amministrazione regionale, nel rilasciare la concessione demaniale, abbia già valutato la medesima mancanza e l’abbia ritenuta non ostativa: l’opera va allora considerata implicitamente assentita sul piano urbanistico e il Comune non può opporre un elemento già vagliato in senso favorevole.

Il Fatto

Il ricorrente presenta istanza di permesso di costruire per un centro velico nel porto di Presidiana, su un’area oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata dall’Assessorato regionale e valida fino al 31.12.2026. Avverso il silenzio del Comune propone ricorso per accertamento dell’illegittimità e condanna al provvedere, con domanda risarcitoria.

Il Comune archivia l’istanza rilevando l’inesistenza di un P.R.P., l’inedificabilità dell’area secondo il P.R.G. e la mancata asseverazione del progettista. Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 2453/2023, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, compensando le spese. L’appellante ripropone le censure sul provvedimento di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto del giudicato formatosi sul capo che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per sopravvenuto diniego, e sul rigetto del motivo relativo all’art. 10-bis l. n. 241/1990, non riproposto in appello e dunque rinunciato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..

Nel merito, il primo motivo è fondato. Richiamato l’art. 8 d.P.R. n. 380/2001, la Corte sottolinea che la dichiarazione asseverativa di conformità agli strumenti urbanistici approvati e adottati è presupposto indefettibile del titolo edilizio. Nel caso concreto manca il P.R.P., che l’art. 5, comma 2-ter, l. n. 84/1994 qualifica piano territoriale di rilevanza statale e unico strumento di governo del territorio nel proprio perimetro; manca il Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime previsto dall’art. 4 l.r. n. 15/2005, non adottato né dal Comune né dalla Regione in via sostitutiva; e il P.R.G. non contempla per l’area alcuna previsione edificatoria.

L’assenza di una disciplina di riferimento preclude quindi la verifica di conformità. La tesi dell’edificabilità libera non è condivisibile: i beni del demanio marittimo sono preordinati a interessi pubblici e richiedono una programmazione preventiva dell’uso del territorio, tanto più stringente quanto più l’area sia funzionalmente destinata a interessi pubblici.

Il profilo decisivo è però un altro. L’Assessorato regionale, pur a conoscenza della nota comunale che escludeva la possibilità di attestare la regolarità urbanistica per carenza del Piano di Utilizzo, ha rilasciato la concessione demaniale ritenendo sussistenti i presupposti e dettando prescrizioni sulle opere realizzabili. Se l’Autorità preposta al controllo regionale ha giudicato l’intervento compatibile con gli interessi pubblici dell’area, l’opera deve ritenersi implicitamente assentita sul piano urbanistico e il Comune non può opporre un elemento già valutato come non preclusivo.

Il secondo motivo è invece infondato: il porto ricade tra i territori costieri sottoposti al vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004, oltre che al vincolo sismico, sicché opera l’eccezione ai fini del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di colpevolezza, essendo l’errore del Comune scusabile in ragione dell’assenza di precedenti specifici. Quanto all’effetto conformativo ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Comune dovrà riesaminare l’istanza ed è vincolato al rilascio del permesso a condizione che le opere coincidano esattamente con quelle della concessione demaniale n. 289 del 23 aprile 2021. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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