Ottemperanza alla carta docenti, commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2769 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato nel termine di sessanta giorni. Ove perduri l’inadempimento, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione condannata, senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa, con condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti in suo favore e all’assegnazione sulla stessa della somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla normativa, la parte ha proposto ricorso per l’esecuzione della pronuncia rimasta inadempiuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.. Il passaggio in giudicato risulta da attestazione in atti; l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è documentato dalla notifica del titolo. Il ricorso va pertanto accolto.

Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta in un ulteriore termine di sessanta giorni.

Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente munito di adeguata competenza. Il Collegio esclude il compenso, perché nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, che, ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, «può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro». Il principio è confortato da un indirizzo consolidato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024; T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023).

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Il TAR dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016; n. 453 del 2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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