Accesso difensivo a documenti privatistici senza nesso strumentale solo allegato (Cons. Stato n. 1090 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la natura pubblicistica o privatistica degli atti detenuti è irrilevante quando il soggetto, ancorché impresa pubblica, agisce nella gestione di interessi pubblici. Il diritto di accesso difensivo presuppone un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare, che devono essere allegati già nel procedimento. Il giudizio di accesso, pur configurandosi come giudizio sul rapporto, non consente di integrare per la prima volta in sede giurisdizionale le ragioni dell’istanza, dovendo il bilanciamento degli interessi avvenire nel procedimento. È pertanto inammissibile, o comunque infondata, la domanda che fondi l’interesse solo con argomenti introdotti in giudizio.

Il Fatto

Nel novembre 2023 la società appellante otteneva l’affidamento di lavori di adeguamento idraulico di un impianto di trattamento rifiuti, senza applicazione delle procedure del d.lgs. n. 36/2023. Dopo contestazioni sull’esecuzione, nel giugno 2024 la committente risolveva il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ed escuteva la polizza fideiussoria. La società ha quindi incardinato un contenzioso civile, ancora pendente, per il risarcimento del danno e la contestazione dell’escussione.

La committente trasmetteva poi la documentazione a una società del gruppo, che sospendeva l’appellante per dodici mesi dall’elenco fornitori. Dopo un primo diniego di accesso all’analisi dei prezzi, la società presentava una seconda istanza di accesso difensivo ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato, per ottenere contratto, SAL e varianti del rapporto con l’impresa subentrata. Il diniego veniva impugnato innanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notificazione a un controinteressato. Richiamando il costante orientamento (Cons. Stato Sez. V n. 162 del 2025), ribadisce che, se l’amministrazione non ravvisa posizioni di controinteresse in sede procedimentale, l’istante non è tenuto ad altre notificazioni; spetta al giudice imporre l’integrazione del contraddittorio. Nel caso di specie non emerge alcuna posizione di controinteresse.

Nel merito, il Consiglio conferma la duplice motivazione del TAR. Quanto al primo profilo, chiarisce che è irrilevante se l’appalto rientrasse o meno nel codice dei contratti pubblici, poiché oggetto del giudizio è la disciplina degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. In linea di principio, richiamando Cons. Stato Ad. Plen. n. 4 del 1999, la natura degli atti detenuti non conta quando l’attività del soggetto si manifesta nella gestione di interessi pubblici.

Tuttavia l’appellante non ha dimostrato il collegamento tra i documenti richiesti e l’attività di rilievo pubblicistico della committente. Il nesso di strumentalità è stato apoditticamente dato per presupposto, senza allegazione né prova del rilievo pubblicistico dell’appalto affidato all’impresa terza.

Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che l’istanza aveva motivato l’accesso in funzione dei giudizi civili, senza chiarire perché la documentazione relativa a un rapporto con un terzo fosse dirimente rispetto all’interesse allegato. Le articolate argomentazioni sviluppate in appello — subentro, costi, varianti — non compaiono nell’istanza né nel ricorso introduttivo.

Richiamando Ad. Plen. n. 10/2020, il Consiglio ricorda che il giudizio di accesso è giudizio sul rapporto, ma il bilanciamento degli interessi spetta al procedimento, senza inversione tra procedimento e processo. Integrare in giudizio le ragioni dell’istanza viola anche l’art. 104 c.p.a. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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