Piano cave comunale e valutazione paesaggistica: oneri istruttori non aggravano il procedimento (TAR Toscana n. 1096 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del piano attuativo dei bacini estrattivi che impongono la produzione di studi idrogeologici e di approfondimenti sul valore paesaggistico storico-testimoniale dei crinali, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, non integrano un aggravamento del procedimento amministrativo. Esse si limitano a tarare la consistenza dell’onere di allegazione in relazione all’invasività del singolo intervento, senza predeterminare valutazioni tecniche che appartengono ai casi concreti. Il rinvio alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica per il dimensionamento delle vasche è coerente con il regolamento regionale attuativo e non è illogico. La previsione del potere comunale di valutare la revoca dell’autorizzazione all’escavazione, previa conferenza di servizi, in caso di provvedimenti di messa in sicurezza, è compatibile con la disciplina del PIT/PPR.
Il Fatto
Due società titolari di cave nel bacino marmifero di Carrara impugnano la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato il Piano attuativo dei bacini estrattivi (PABE), insieme agli elaborati normativi e cartografici e agli atti presupposti. Le ricorrenti contestano in particolare le norme tecniche di attuazione che disciplinano la valutazione di compatibilità paesaggistica, il dimensionamento delle vasche per le acque meteoriche, il potere di revoca dell’autorizzazione in caso di misure di sicurezza e l’assegnazione delle quantità sostenibili di escavazione.
Radunati i ricorsi per l’evidente sovrapponibilità delle censure, il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse sui primi due motivi e scrutinare il merito residuo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la legittimità del Piano Regionale Cave, atto sovraordinato al PABE, è già stata confermata in sede giurisdizionale e che numerose censure sono state scrutinate in un precedente contenzioso, rispetto al quale non ravvisa ragioni di distacco. Su questa base affronta gli artt. 35 e 36 NTA.
La censura di aggravamento procedimentale è infondata. L’art. 35, comma 1, NTA individua nel PABE il parametro della valutazione di compatibilità e il comma 2 fa rinvio agli effetti cumulativi sul paesaggio, secondo la disciplina del PIT/PPR. L’art. 36 NTA elenca i documenti da produrre a corredo dell’istanza: un onere funzionale alla verifica di conformità del singolo intervento, che non predetermina valutazioni riservate ai casi concreti. Lo studio idrogeologico e l’approfondimento sui crinali, lungi dal costituire duplicazioni, si atteggiano diversamente in ragione dell’invasività del progetto.
Anche la previsione dell’art. 36, comma 3, NTA, che consente la presentazione semplificata della documentazione per le varianti che non richiedono nuova autorizzazione, non comporta aggravi: opera anzi come alleggerimento dell’onere di allegazione.
Quanto all’art. 29, comma 2, NTA, il rinvio alle linee segnalatrici per il dimensionamento delle vasche è coerente con l’art. 4, comma 2, del Reg. n. 72/2015, che impone al progetto di coltivazione di indicare lo schema e le modalità di gestione delle acque meteoriche. Il riferimento ai fenomeni alluvionali non è illogico, considerata l’ingravescenza dei fenomeni atmosferici.
Infine, l’art. 34, comma 9, NTA non confligge con l’art. 17, comma 16, della Disciplina di Piano: la facoltà di variante per esigenze di sicurezza non esclude il diverso e autonomo potere del Comune, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, di valutare la revoca, con il filtro della conferenza di servizi. Le censure sul reticolo idrico e sulle quantità sostenibili sono invece inammissibili per difetto di interesse, poiché il pregiudizio concreto potrà essere apprezzato al momento del progetto di escavazione.
Nota della Redazione
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