Cure all’estero, la legittimazione passiva spetta alla Asl e non alla Regione (Cons. Stato Sez. III n. 8817 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’autorizzazione a fruire all’estero di prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione, il sistema della legge n. 595/1985 e del regolamento attuativo ne circoscrive il ruolo della Regione alla predisposizione delle strutture necessarie per la valutazione delle istanze. Spetta al Centro Regionale di Riferimento, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 3 novembre 1989, valutare i presupposti sanitari e autorizzare o meno le prestazioni, dandone comunicazione alla Asl competente. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 3 novembre 1989, è il soggetto abilitato ad adottare le determinazioni finali, relative anche all’eventuale rimborso delle spese sanitarie, previo parere del Centro Regionale. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della Regione nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
Il Fatto
L’appellato ha adito il TAR Puglia deducendo il silenzio-inadempimento serbato dalla Asl di Lecce, dalla Asl di Brindisi e dalla Regione Puglia rispetto alla visita medica preordinata al rimborso delle spese sanitarie sostenute in forma indiretta per cure effettuate all’estero. Le istanze erano state reiterate con numerose comunicazioni, rimaste prive di riscontro.
Il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione adottato nelle more il provvedimento finale, ritenuto satisfattivo. Ha inoltre escluso la legittimazione passiva della Asl di Brindisi e condannato al pagamento delle spese la Asl di Lecce e la Regione, sulla base della soccombenza virtuale. La Regione ha appellato contestando la propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell’appello. La Regione, parte resistente in primo grado, non aveva in quella sede proposto alcuna censura e con l’unico motivo di gravame si limita a contestare la propria legittimazione passiva, rispettando l’onere di specificazione di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a. L’ulteriore eccezione, secondo cui non sarebbe stato criticato il riconoscimento della spettanza del rimborso, è inconferente, perché l’appello non contesta tali conclusioni ma solo il profilo soggettivo.
Nel merito la Corte ricostruisce il riparto di competenze. Il sistema previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 e dal d.m. 3 novembre 1989 assegna alla Regione un ruolo limitato alla predisposizione delle strutture necessarie per la valutazione delle istanze di assistenza indiretta. Il Centro Regionale di Riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari, autorizza o meno le prestazioni e ne dà comunicazione alla Asl competente.
La titolarità delle determinazioni finali spetta alla Asl, che adotta anche il provvedimento di rimborso, previo parere del Centro. Il Collegio ritiene inconferenti le argomentazioni dell’appellato sulla competenza regionale in materia di programmazione della spesa: si tratta di competenza diversa e non interferente rispetto a quella relativa alle singole autorizzazioni alle cure all’estero.
Quanto alla delibera di Giunta Regionale depositata in appello, la Corte reputa irrilevante l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.: le conclusioni discendono dalla sola considerazione delle disposizioni legislative e regolamentari di riferimento, senza necessità di quel documento.
In parziale riforma della sentenza, è quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione, con estromissione dal giudizio e compensazione delle spese di primo grado nei suoi confronti. Le spese del grado di appello sono compensate per equi motivi.
Nota della Redazione
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