La Regione non può azzerare i ricoveri extraregionali senza accertare l’adeguatezza dei (TAR Puglia n. 1097 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che impone alle Aziende sanitarie di azzerare la spesa per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione intensiva da strutture extraregionali è illegittima per istruttoria insufficiente ove non accerti la disponibilità, nel territorio regionale, di presidi idonei a fornire adeguata assistenza allo specifico bisogno di cura dei pazienti. Il diritto alla scelta del luogo di cura può essere compresso per esigenze di sostenibilità della spesa sanitaria, ma non può essere precluso in via assoluta. Il sacrificio della libera scelta è legittimo solo a condizione che la Regione dimostri l’adeguatezza dei presidi interni rispetto alla patologia concreta, non la mera esistenza di posti letto della medesima tipologia. I dinieghi delle Asl fondati su una motivazione apodittica e privi di valutazione medico-clinica sono illegittimi, insieme alla delibera presupposta.
Il Fatto
Una casa di cura privata, accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione intensiva ex art. 26 della legge n. 833/1978, eroga prestazioni in favore di pazienti affetti da gravi disturbi del comportamento alimentare, tra cui obesità di classe III, bulimia nervosa e cirrosi epatica. La struttura opera in ambito extraregionale rispetto alla residenza di alcuni assistiti.
Con la DGR n. 1412/2021 la Giunta regionale pugliese ha stabilito che le Aziende sanitarie locali dovessero trasferire i pazienti dalle strutture extraregionali a quelle del territorio di competenza, azzerando entro la fine del 2021 la spesa per le prestazioni extraregionali. Sulla base di tale indirizzo, il Dipartimento di riabilitazione della Asl di Foggia ha respinto con sette note le istanze di proroga del trattamento intensivo, richiamando la sola delibera regionale. La casa di cura ha impugnato la delibera e i dinieghi davanti al TAR, che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le delibere successive richiamate dalla difesa regionale — la DGR n. 2185/2021, la DGR n. 412/2023 e la DGR n. 810/2023 — non hanno riaperto il procedimento conclusosi con la determinazione impugnata. Esse hanno natura meramente confermativa e sono prive di autonoma lesività, sicché non erano suscettibili di impugnazione autonoma.
Nel merito, il Collegio rileva che i dinieghi sono stati adottati sulla base dei pareri negativi dell’Unità di valutazione multidimensionale, ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12. È tuttavia lo stesso regolamento a essere stato disatteso: il diniego di proroga doveva essere accompagnato dalla valutazione della sussistenza, in ambito regionale, di strutture adeguate allo specifico bisogno di cura, secondo l’art. 3 del regolamento regionale n. 12/2015. Tale valutazione è del tutto mancata.
I provvedimenti impugnati recano una motivazione apodittica, priva di alcuna disamina medico-clinica. La Asl ha interpretato la delibera in senso radicalmente ostativo al ricovero extraregionale, attribuendo rilievo assoluto all’esigenza di razionalizzazione della spesa. Il TAR riconosce che l’esigenza di sostenibilità finanziaria è ragionevole, ma osserva che essa non può precludere radicalmente l’autorizzazione a un ricovero extraregionale, tanto più quando la ricognizione delle strutture regionali non garantisce l’adeguatezza dei presidi esistenti.
Il punto decisivo è l’istruttoria insufficiente della delibera: essa non indica se presso le Asl pugliesi esistano strutture in grado di trattare i disturbi del comportamento alimentare, che richiedono un setting assistenziale di alta intensità e una specifica valutazione del bisogno di cura. La disponibilità di posti letto ex art. 26 nel territorio regionale, rivendicata dalla difesa regionale, non dimostra l’idoneità dei presidi a trattare quella specifica patologia. La delibera appare inoltre in contrasto con i principi di eguaglianza sostanziale e di tutela della salute di cui agli artt. 3 e 32 Cost., poiché preclude ogni accordo con strutture extraregionali.
Il ricorso è quindi accolto quanto ai primi due motivi richiamati in decisione, con annullamento della delibera e dei dinieghi. Le spese processuali sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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