Carta docente: ottemperanza all’ordine di accredito e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1102 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di assegnare la carta elettronica del docente e di accreditarvi l’importo annuo previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015, accertato con sentenza passata in giudicato, legittima l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso il termine di moratoria. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese e i compensi per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti ex lege Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Un docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale Civile di Crotone, Sezione lavoro, aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarla e ad accreditarvi l’importo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato come da attestazione del 22.07.2024. Il Ministero non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e constatato il perdurante inadempimento, il ricorrente ha adito il TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità della notifica e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ha poi rilevato che il Ministero non si è costituito e che, a fronte della notifica completa degli elementi identificativi della pretesa, l’amministrazione non ha dato alcuna esecuzione a quanto statuito dal giudice del lavoro.

Su queste premesse, il TAR ha qualificato la domanda come azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ritenendola meritevole di accoglimento. Il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, unito al perdurante inadempimento, integra i presupposti per l’intervento del giudice amministrativo in funzione sostitutiva.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda, su istanza di parte e nei successivi sessanta giorni, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Di particolare interesse la statuizione sulle spese dell’attività commissariale. Il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La norma è dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, ma il TAR ne ha riconosciuto l’applicazione analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. I compensi del commissario, infatti, rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non gravano sul bilancio né sull’istante. Il Collegio ha richiamato in proposito T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 300,00, oltre spese generali e rimborso del contributo unificato, con condanna dell’amministrazione intimata. Il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *