Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nelle procedure selettive universitarie (TAR Lombardia n. 1107 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive universitarie, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale, che abbia conseguito per altra via il risultato utile, determina l’improcedibilità del ricorso e, per l’intangibilità degli atti, anche del ricorso incidentale del controinteressato. Ove quest’ultimo conservi interesse limitato alla statuizione sulle spese, il giudice deve delibare il merito secondo il principio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso sarebbe stato accolto. La valutazione dei titoli e dei punteggi nelle procedure concorsuali costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per abnormità, irragionevolezza o palese illogicità. Il rigetto delle censure utili impone l’assorbimento delle doglianze residue, non idonee a superare la prova di resistenza.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia gli atti della procedura selettiva indetta da un ateneo milanese per la copertura di un posto di professore di II fascia, lamentando il difetto di motivazione e l’eccesso di potere nella valutazione dei titoli. Sosteneva che, se la procedura fosse stata correttamente condotta, sarebbe risultata vincitrice anziché collocarsi al secondo posto.

Si costituivano l’Università e il controinteressato, che proponeva ricorso incidentale avverso i medesimi atti. In corso di causa la ricorrente, avendo ottenuto la nomina a professore associato presso il medesimo dipartimento, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva l’improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione della difesa attorea e dichiara l’improcedibilità del ricorso principale. Da ciò discende, quale effetto naturale, anche l’improcedibilità del ricorso incidentale, stante l’intangibilità dei provvedimenti impugnati.

Il controinteressato dichiara tuttavia di conservare interesse limitato alla statuizione sulle spese. Il Tribunale richiama allora il principio della soccombenza virtuale e deliba il merito del ricorso, per verificare l’esito che esso avrebbe avuto in assenza della pronuncia in rito.

Le censure sulla valutazione dei titoli sono scrutinabili solo entro i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica. Il maggior punteggio reclamato per l’attività didattica è inammissibile per genericità della prospettazione, non essendo specificati i singoli corsi e le ragioni della diversa valutazione. Nel merito, l’attribuzione di punteggi inferiori al massimo è consentita dal verbale, e rileva l’attinenza dell’attività allo specifico settore scientifico disciplinare.

Quanto al progetto di ricerca europea, esso non appare congruente con il settore VET/02 secondo la declaratoria ministeriale richiamata. Il coordinamento di progetto su bando internazionale non è stato indetto da un ente pubblico di ricerca, ma da una società privata. La scelta del punteggio minimo per l’attività gestionale non è censurabile, non essendo assimilabile ai parametri fissati dalla Commissione.

Il rigetto delle censure della prima sezione del ricorso determina l’assorbimento delle doglianze residue, il cui accoglimento non consentirebbe comunque di superare la prova di resistenza. I ricorsi sono dichiarati improcedibili; in virtù della soccombenza virtuale le spese del controinteressato sono poste a carico della ricorrente, con compensazione verso l’Università.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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