Daspo: partecipazione agli scontri e durata commisurata ai precedenti (TAR Toscana n. 110 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e la sua adozione non richiede la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’ascrivibilità delle condotte al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità. La misura è legittima anche in caso di mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficienti condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme. Nel procedimento ex art. 6 l. n. 401/1989 le ragioni di urgenza consentono all’Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento. La durata del divieto è legittima quando commisurata alla progressione della condotta violenta e ai precedenti, entro i limiti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 6 l. n. 401/1989, gli ha vietato l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche — nazionali anche under 21, serie A, B, Lega Pro, D, Coppa Italia, Uefa e competizioni europee — per la durata di otto anni dalla notifica. Il provvedimento trae origine dai fatti accaduti a Lucca al termine di una partita, quando un gruppo di tifosi ospiti si scontrò con appartenenti alla tifoseria locale.
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione, non risultando a suo dire alcuna immagine della sua partecipazione attiva ai disordini; la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 3 e 10 della stessa legge in relazione alla durata. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. I rapporti di Polizia ricostruiscono l’arrivo delle due tifoserie presso un esercizio di ristorazione, luogo di ritrovo della tifoseria locale, con reciproco lancio di bottiglie, fumogeni e petardi e successivi scontri fisici di proporzioni rilevanti. Il ricorrente è stato identificato dalle immagini delle telecamere mentre impugnava l’asta di una bandiera e avanzava con altri tifosi in direzione del gruppo avversario. La documentazione sanitaria del Pronto Soccorso ha riscontrato lesioni compatibili con gli scontri.
Il Collegio sottolinea la contraddittorietà della versione del ricorrente, che ha dichiarato di essere ripartito da Lucca al termine della partita per poi riferire, un’ora dopo al pronto soccorso, di essere caduto da una bicicletta. L’istruttoria risulta quindi corretta nell’accertare la presenza sul luogo e la partecipazione agli scontri. La Questura ha inoltre valorizzato i precedenti del ricorrente, destinatario di DASPO nel 2009, 2013, 2015 e 2022, a conferma di un giudizio di sostanziale pericolosità.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il DASPO richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022; Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021), ed è legittimo anche in presenza di mero pericolo per l’ordine pubblico (Cons. Stato Sez. III n. 2916 del 07.05.2019).
Il secondo motivo è respinto: nel procedimento DASPO le ragioni di urgenza consentono di omettere la comunicazione di avvio (Cons. Stato Sez. VI n. 2569 del 02.05.2011). Quanto alla durata, la valutazione del Questore rispetta i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo commisurata alla progressione della condotta violenta; l’art. 6, comma 5, l. n. 401/1989 prevede per i destinatari di precedenti DASPO una forbice tra cinque e dieci anni. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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