La sola denuncia non basta per revocare il porto d’armi (TAR Puglia n. 1116 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per sopravvenuta inaffidabilità del titolare non può fondarsi sulla sola denuncia di reato. La denuncia, anche quando riguardi fatti gravi, costituisce un elemento di allarme che impone l’approfondimento istruttorio, ma non integra da sé la prova della perdita del requisito soggettivo dell’affidabilità. L’Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva della personalità del titolare, considerando la condotta complessiva, i precedenti e ogni altro elemento utile a stimare il rischio di abuso nell’uso delle armi. In difetto di tale istruttoria il provvedimento di revoca è illegittimo per difetto di motivazione, salva la riedizione del potere. Lo stato del procedimento penale resta elemento accessorio, poiché l’Autorità di P.S. interviene in via preventiva e cautelativa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo rilasciata nel 2017, è stato denunciato dalla ex convivente minorenne, in stato di gravidanza, per maltrattamenti in famiglia. A seguito della denuncia gli agenti del Commissariato hanno effettuato un sopralluogo presso l’abitazione, accertando la presenza di dieci fucili e 163 cartucce regolarmente denunciate e custodite, e hanno proceduto al ritiro in via d’urgenza delle armi e della licenza.

Ricevuta la segnalazione, il Questore ha avviato il procedimento e, all’esito del contraddittorio, ha adottato il decreto di revoca del 28 settembre 2020. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo il difetto di motivazione per mancata considerazione delle memorie procedimentali e la violazione delle garanzie partecipative, oltre all’omessa valutazione della personalità complessiva a fronte di un’unica segnalazione. L’istanza cautelare è stata respinta per difetto di periculum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e concentra l’attenzione non tanto sullo stato del procedimento penale per maltrattamenti, quanto sull’assenza di ulteriori elementi pregiudizievoli al momento dell’adozione dell’atto. L’Autorità di P.S. opera, per il TAR, in via cautelativa e preventiva: il dato penalistico non è quindi decisivo, ma neppure può essere sostituito da una valutazione sommaria.

La presenza di un’unica denuncia, per quanto relativa a fatti gravi e allarmanti, non è sufficiente da sola a dimostrare la mancanza del requisito dell’affidabilità. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui la semplice denuncia di reato non giustifica di regola l’interdizione dall’uso e dalla detenzione di armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Lombardia, Sez. I, 12 gennaio 2016 n. 27; id. 14 novembre 2013 n. 2516; T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 1 febbraio 2018 n. 716).

Il divieto può conseguire solo a una valutazione complessiva della personalità del soggetto, volta a stimare l’incidenza dei fatti sul giudizio di affidabilità e sulla probabilità di abuso nell’uso delle armi. Nel caso concreto tale valutazione è mancata: la Questura non ha svolto alcuna attività di approfondimento sulla personalità del ricorrente, all’epoca ventenne e incensurato, né ha esplorato le circostanze indicate nelle osservazioni procedimentali, tra cui la presenza delle famiglie di origine durante la convivenza.

Rileva inoltre il Collegio che il ricorrente non abbia mai avuto accesso alla denuncia sporta nei suoi confronti, elemento che incide sulle garanzie partecipative. Il ricorso è quindi accolto e l’atto impugnato è annullato per difetto d’istruttoria e di motivazione sulla personalità complessiva, salva la riedizione del potere amministrativo. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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