Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1128 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che non sia stata impugnata nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., rientrando tale pronuncia tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il ricorso. Il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. condiziona l’ammissibilità dell’azione. Ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rileva la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e dispone, sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 589/23 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui l’amministrazione è stata condannata al pagamento in suo favore dell’importo di euro 1.210,96, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Il ricorso è stato notificato il 5 ottobre 2024 e depositato il successivo 12 ottobre 2024. L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione non è stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come attestato da documento versato in atti. La pronuncia rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale accerta poi il rispetto dei termini processuali. È rispettato il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. per la proposizione dell’azione. È parimenti rispettato il termine per il deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione ai giudizi richiamati dal precedente comma 2, lett. d).
Quanto alle formalità propedeutiche all’esecuzione, il provvedimento è stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva in data 24 aprile 2023. Sono quindi rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio riconosce in capo a questa l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con riferimento alla somma indicata oltre agli interessi. Ordina pertanto all’amministrazione di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale dispone sin d’ora la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuato nel dirigente del competente ufficio ministeriale, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 750,00, oltre accessori, da distrarre in favore dei difensori.
Nota della Redazione
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