Concessioni demaniali marittime: la proroga al 2033 non supera il diritto UE (TAR Toscana n. 112 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il comune ridetermina la scadenza di concessioni demaniali marittime già prorogate ex lege al 2033 non costituisce revoca né annullamento d’ufficio, ma mero atto ricognitivo e vincolato, che recepisce la disapplicazione della proroga interna per contrasto con il diritto europeo e l’abrogazione disposta dalla normativa sopravvenuta. Ne consegue l’inapplicabilità dei termini e dei presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e l’inconfigurabilità di un legittimo affidamento nel beneficiario della proroga, stante la risalente contestazione della sua compatibilità europea. Le questioni di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale sono inammissibili o irrilevanti finché i rapporti concessori sono in essere e non è stato applicato alcun incameramento.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di due concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Orbetello. In applicazione della proroga legale di cui all’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, le concessioni erano state estese fino al 31 dicembre 2033, con atti integrativi che espressamente ne prevedevano la revisione in caso di sopravvenienze normative o comunitarie.
Con determinazione n. 238 del 2023 il comune dà atto che le concessioni in scadenza al 2033 cesseranno al 31 dicembre 2024, in ragione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e delle leggi n. 118/2022 e n. 14/2023. La società impugna l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo sette motivi, sollevando questioni di legittimità costituzionale e chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto. La tesi della società, che lo legge come revoca, non convince: il comune non ha esercitato autotutela per ritirare un provvedimento assentito, ma ha adottato un atto ricognitivo del termine di scadenza in applicazione del quadro regolatorio sopravvenuto. Si tratta quindi di atto vincolato e dovuto, che rimette in asse i titoli concessori con la disciplina vigente.
Il percorso argomentativo muove dalla disapplicazione della proroga interna per contrasto con la direttiva 2006/123/CE, orientamento prevalente coronato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 e recepito dall’art. 3 legge n. 118/2022, come modificato dalla legge n. 14/2023, che fissa al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni. Il TAR esclude che l’annullamento della sentenza n. 18 del 2021 ad opera delle Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre 2023 incida sul merito della necessità di disapplicare la normativa di proroga.
Il secondo motivo è respinto perché l’estensione di durata è derivata dall’applicazione automatica della proroga legale, non da una procedura selettiva: la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio non trasforma la proroga in confronto competitivo. Il terzo motivo cade perché il termine dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 opera solo nell’annullamento d’ufficio, istituto qui estraneo. Quanto all’affidamento, il TAR richiama la procedura di infrazione europea del 2008 e la giurisprudenza amministrativa degli anni Duemila, che già affermava l’illegittimità delle proroghe.
Le censure sull’indennizzo e sul rinvio pregiudiziale concernente l’art. 49 cod. nav. sono dichiarate inammissibili: i rapporti concessori sono ancora in essere fino al 2024 e non è stato applicato alcun incameramento, così che la pretesa è priva di attualità. Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate irrilevanti, attenendo alla disciplina futura del settore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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