Concorso docenti: errore sull’autocertificazione del voto di laurea e soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 1133 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami l’erronea compilazione della domanda, che riporti il voto di laurea in base cento anziché in base centodieci, non legittima la riduzione del punteggio del titolo di accesso. Il punteggio va determinato secondo il concreto e sostanziale conseguimento del massimo dei voti, dovendosi attribuire i 12,50 punti previsti dal bando in luogo degli 8 riconosciuti dalla Commissione. La rettifica in autotutela della graduatoria, adottata nel corso del giudizio e satisfattiva della pretesa, determina la cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione che abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente solo a seguito dell’iniziativa giudiziaria.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso “A045” – Scienze economico-aziendali, indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D.G. n. 2575/2023. Nella domanda di partecipazione riportava il voto della laurea specialistica in base cento, anziché in base centodieci, pur avendo conseguito la votazione di 110/110.
La Commissione, con l’annotazione “rettificato in base 110”, riduceva il punteggio del titolo di accesso da 12,50 a 8 punti. Il totale scendeva così a 198/250 e la candidata restava esclusa dalla posizione utile, collocata fuori dai vincitori. Proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. Il TAR Campania declinava la competenza territoriale in favore del TAR Puglia, davanti al quale il giudizio era riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adottato il D.D.G. prot. n. 22812 del 20 marzo 2025, con cui l’U.S.R. Campania, preso atto della fondatezza delle censure, ha esercitato il potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La graduatoria per la Regione Puglia è stata rettificata con l’attribuzione di 202,50 punti e l’inserimento della ricorrente al quinto posto.
In esecuzione della rettifica, l’U.S.R. Puglia ha comunicato l’avvenuta collocazione in posizione utile e la convocazione per l’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2024/2025. La ricorrente ha quindi dichiarato il venirà meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando anche alla domanda risarcitoria, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale condivide l’impostazione e dichiara la cessazione. Sulle spese, esse seguono la soccombenza virtuale nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risultando fondate le ragioni della ricorrente. Il Collegio sottolinea che sia nella modalità dichiarata sia in quella effettiva il punteggio da attribuire per il titolo di accesso doveva essere quello massimo di 12,50 punti, in ragione del concreto e sostanziale conseguimento del massimo dei voti.
La fondatezza delle pretese è, del resto, confermata dallo stesso riconoscimento formale e incontestato dell’Amministrazione, intervenuto solo dopo la notifica del ricorso e la celebrazione della camera di consiglio del 12 marzo 2025. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, e compensate nei confronti delle altre Amministrazioni intimate e del controinteressato.
Nota della Redazione
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