Estinzione del reato da patteggiamento non elide il divieto di porto d’armi (TAR Sicilia n. 2741 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio della licenza di porto d’armi, l’art. 43, primo comma, del R.D. n. 773/1931 pone un divieto assoluto e vincolato per chi ha riportato condanna per i delitti ivi elencati, tra cui il furto. La modifica apportata dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2018 al secondo comma ha attribuito all’Amministrazione un potere discrezionale di valutazione in concreto solo quando sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 cod. pen.. La sola estinzione del reato conseguente all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non è equiparabile alla riabilitazione, poiché deriva dal mero decorso del tempo e non implica alcun giudizio di rilegittimazione sociale del condannato. Nemmeno la sospensione condizionale della pena incide sul divieto, esaurendo i propri effetti nell’ambito penale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto il rilascio del porto di fucili per uso sportivo. La Questura ha respinto l’istanza richiamando una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione e trecento euro di multa per furto aggravato in concorso, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con sospensione condizionale della pena, nonché un decreto penale di condanna all’ammenda per porto illegale di armi.
Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, lamentando carenza di motivazione e di istruttoria e l’erroneo automatismo preclusivo. La Prefettura ha rigettato il gravame. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non attenua l’automatismo in caso di estinzione del reato da patteggiamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931. Il primo comma attribuisce all’Autorità poteri strettamente vincolati; il secondo comma, come modificato nel 2018, le riconosce un potere discrezionale. La modifica ha fatto venir meno, una volta intervenuta la riabilitazione, l’effetto preclusivo automatico delle condanne: la ratio risiede nel fatto che la riabilitazione presuppone prove effettive e costanti di buona condotta, su cui si fonda il giudizio prognostico sul futuro comportamento.
Nel caso concreto il ricorrente non ha ottenuto alcuna riabilitazione per la condanna per furto aggravato. Ne consegue che non sussisteva alcun onere dell’Amministrazione di procedere a una valutazione in concreto: opera, in modo automatico e vincolante, l’effetto ostativo previsto dalla legge.
Il Tribunale respinge la tesi dell’equiparazione tra estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. e riabilitazione. La prima, legata al mero decorso del tempo, non sottende alcun giudizio di rilegittimazione sociale; solo la seconda assicura la certezza dell’effettiva rieducazione del reo. Non vi è dunque manifesta irragionevolezza della norma nella parte in cui non attenua l’automatismo in caso di estinzione del reato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 7847 del 2022 e Cons. Stato, sez. I, n. 1096 del 2023.
Quanto alla sospensione condizionale della pena, il Collegio osserva che essa esaurisce la propria valenza nell’ambito penale, senza incidere sulle condotte dell’istante e sul loro rilievo amministrativo; l’applicazione della pena su richiesta e la sospensione non influiscono sulle disposizioni dell’art. 43. L’infondatezza delle censure avverso la ragione espressa rende superfluo l’esame delle ulteriori contestazioni, con assorbimento delle stesse.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi euro mille, oltre accessori.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p. – Riabilitazione
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta