Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e rinnovazione degli atti impugnati (TAR Puglia n. 139 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di legittimità la verifica della legittimità dell’atto impugnato presuppone l’accertamento delle condizioni dell’azione, e in particolare della legittimazione e dell’interesse al ricorso, che assolvono una funzione di filtro deflattivo e di meritevolezza dell’interesse sostanziale. L’interesse al ricorso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. Ove l’amministrazione abbia rinnovato gli atti impugnati con nuovi provvedimenti divenuti definitivi ed efficaci, il ricorrente non può più trarre alcuna utilità pratica dall’eventuale annullamento e il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La rinnovazione del procedimento, seguita dall’adozione di atti non più contestati, esclude l’interesse a una pronuncia caducatoria divenuta inutile sul piano sostanziale.
Il Fatto
Alcuni consiglieri comunali hanno impugnato, per invalidità derivata, la delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e i relativi atti presupposti, deducendone l’illegittimità per gli stessi vizi già fatti valere con altro ricorso, accolto con la sentenza di quel TAR n. 1505 del 18.11.2019. L’ente civico si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso in rito o nel merito.
All’udienza straordinaria di smaltimento la causa è passata in decisione. Il Comune ha eccepito che i ricorrenti non avessero più alcun interesse a coltivare il ricorso, per non aver impugnato con successo i rinnovati atti di approvazione del DUP e del bilancio nel frattempo adottati.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto l’eccezione secondo l’ordine logico delle questioni dettato dagli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., e la ritiene fondata. Nel sistema di giurisdizione soggettiva la verifica della legittimità dei provvedimenti non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento delle condizioni dell’azione.
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che distingua la pretesa del ricorrente da quella del quisque de populo. L’interesse al ricorso si sostanzia nell’utilità pratica che il soggetto trae dall’annullamento dell’atto impugnato e deve essere personale, attuale e concreto, permanendo al momento della decisione.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno un interesse concreto e attuale, risultando dagli atti di causa e dalle deduzioni dell’amministrazione nella memoria ex art. 73 c.p.a., non specificamente contestate, che il Comune ha rinnovato gli atti annullati con la sentenza n. 1505/2019. Sono stati adottati nuovi provvedimenti — tra cui le delibere di Giunta n. 301 del 27.11.2019, n. 304 del 4.12.2019, n. 314 e n. 336 del 30.12.2019 e le delibere di Consiglio n. 177 del 9.12.2019 e n. 183 del 23.12.2019 — divenuti definitivi ed efficaci anche a seguito del rigetto delle impugnazioni, come da sentenze di quel TAR n. 1620/2020 e n. 890 del 25/5/2021.
La rinnovazione del procedimento di approvazione del DUP e del bilancio, con atti divenuti intangibili, impedisce ai ricorrenti di trarre alcuna concreta utilità dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
Nota della Redazione
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