Aree idonee ex lege e autonomia della lettera c-quater per le rinnovabili (Cons. Stato n. 813 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, le lettere c-ter e c-quater intrattengono un rapporto di autonomia e alternatività, non di concorrenza necessaria. L’incipit “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” esprime un criterio di sussidiarietà: la fascia di rispetto dei beni tutelati ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004 si verifica solo ove non ricorrano i presupposti delle lettere precedenti. Ne consegue che l’area agricola ricadente nel perimetro dei cinquecento metri da zona vincolata, ma rientrante nella lettera c-ter, è idonea ex lege, senza cumulo dei limiti della c-quater. La qualificazione normativa non esaurisce però la discrezionalità amministrativa: l’amministrazione può introdurre limitazioni per ragioni di tutela del territorio, purché proporzionate, ragionevoli e sorrette da motivazione rafforzata.
Il Fatto
Una società agricola presenta al Comune una DILA per un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW su terreni a destinazione agricola. L’area ricade entro i cinquecento metri dal perimetro di un bene tutelato ai sensi del d.m. n. 190/1985 e, secondo il regolamento urbanistico, è in parte compresa in zona “F” — Preparco della Collina.
Dopo l’archiviazione di due PAS presentate per un impianto di maggiore potenza, il Comune qualifica l’intervento come non realizzabile mediante DILA e preannuncia sanzioni e ripristino. Il TAR Toscana accoglie il ricorso, ritenendo l’area idonea ai sensi della lettera c-ter. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo ruota sull’interpretazione dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021. Il Comune sostiene la concorrenza necessaria tra le lettere c-ter e c-quater, richiamando pronunce di primo grado di segno contrario. La Sezione ribadisce l’orientamento già espresso con la sentenza n. 10383 del 2025: le due disposizioni sono autonome e alternative.
L’argomento letterale è decisivo. Il comma 8 è un elenco di tipologie di aree idonee, tutte autonome rispetto a un unico alinea; se il legislatore avesse voluto sommare requisiti, avrebbe introdotto una previsione autonoma e non un’ulteriore lettera. L’incipit “fatto salvo” instaura un criterio di sussidiarietà: la c-quater opera solo se non trovano applicazione le lettere precedenti.
L’interpretazione teleologica conferma. L’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n. 50/2022 ha introdotto la c-quater per estendere le aree idonee, aggiungendo superfici non ancora antropizzate, con condizioni più restrittive giustificate dalla loro integrità paesaggistica. I lavori preparatori parlano di “ulteriori aree”. La tesi del Comune rovescerebbe la ratio ampliativa della novella.
La Sezione esclude il richiamo all’art. 5 d.l. n. 63/2024, inapplicabile ratione temporis per la norma transitoria del comma 2. Ribadisce inoltre che la tipizzazione ex lege non azzera il procedimento amministrativo: il bilanciamento degli interessi va operato in concreto, con motivazione rafforzata, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità richiamati da Corte cost. n. 134 del 2025 e dalle sentenze della Sezione n. 7085 e n. 6434 del 2025.
Sul secondo motivo, la Corte riconosce che l’amministrazione può porre limiti anche nelle aree idonee, ma il diniego è illegittimo per difetto di motivazione: enumera carenze documentali irrilevanti e classificazioni urbanistiche senza riferimenti concreti allo stato dei luoghi. Il terzo motivo è respinto: la presentazione delle PAS non implica rinuncia alla DILA, in assenza di indici univoci. Il quarto motivo è infondato, avendo il TAR esaminato la completezza documentale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.